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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Veneto 03/01/2023, n. 1
Regolam. R. Veneto 03/01/2023, n. 1
Regolam. R. Veneto 03/01/2023, n. 1
Regolam. R. Veneto 03/01/2023, n. 1
- Regolam. R. 12/07/2024, n. 1
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, c |
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Art. 2 - Ambiti di applicazione1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano: |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "esercizio della pesca", la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d'acqua o bacini d'acqua con attrezzi da pesca pronti all'uso è considerata attività di pesca; b) "pesca sportiva e dilettantistica", l'attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro; c) "pesca professionale", l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono attività connesse alla pesca professionale; |
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Art. 4 - Forme e modalità di coltivazione delle acque1. Ai fini di assicurare una idonea protezione delle varie specie ittiche e le più opportune forme di gestione degli ecosistemi acquatici, le acque pubbliche, o acque private collegate con le acque pubbliche, della Regione del Veneto sono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, individuate nel dettaglio dalla |
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Art. 5 - Carta ittica regionale1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta ittica regionale contiene: a) individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d'acqua di interesse ittiologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza; b) caratterizzazione morfologico-ambientale del reticolo idrografico di interesse alieutico con rilievo dei principali parametri eco-morfologici, ambientali e idrologici su una serie di stazioni di controllo ambientale; c) individuazione di tutti i tratti di corsi d'acqua di interesse ittiologico oggetto di derivazione idrica con riportato |
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Art. 6 - Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca1. Con l'approvazione della Carta ittica regionale sono istituite le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. Nella Carta ittica regionale, inoltre, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono definite le seguenti modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi |
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Art. 7 - Scale di risalita1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita. 2. La Struttura regionale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il concessionario dall'obbligo della realizzazione della scala di risalita |
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Art. 8 - Uso di esche e pasture1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B sono vietati la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 8-bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le ac |
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Art. 9 - Uso del guadino e del raffio1. L'uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 e del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato. |
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Art. 10 - Misurazione della maglia delle reti1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va eseguita stirando |
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Art. 11 - Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (Alburnus alburnus alborella), Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Tinca (Tinca tinca), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare ca |
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Art. 12 - Divieti e obblighi1. È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all'articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani. 2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo l |
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Art. 13 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi: a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della provincia di Belluno sono consentite due canne; b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante; |
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Art. 14 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni: a) massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali. Nell'utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più d |
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Art. 15 - Pesca professionale in zona B1. La pesca professionale in Zona B è consentita esclusivamente nelle acque principali con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni di utilizzo: a) gli attrezzi di cui al precedente articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate; b) tramaglio con la lunghezza massima della rete non superiore a metri 25 (metri 50 sul Fiume Po) e altezza massima metri 3,5. La dimensione della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo lato, ne è vietato l'uso a strascico e come rete da circuizione; c) bertovello con ali o "cogollo", "cogularia" o "tra |
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Art. 16 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore sportivo o dilettante, oltre che con gli attrezzi consentiti di cui all'articolo 14, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità: a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali e per l'innesco del pesce vivo, ove autorizzato; b) "correntina" e "bolentino" con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore; c) bilancino o bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini e/o bilance non p |
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Art. 17 - Pesca professionale in Zona C1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore di professione può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità: a) gli attrezzi di cui all'articolo 16 con le modalità e le limitazioni ivi indicate; b) cerchio o "rassaio", con rete a maglia non inferiore a mm 14; c) tirlindana; d) saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a metri 100; e) rete da posta con cogolli o "tresse". La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle "pareti" non deve essere inferiore a mm 14; f) trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35; g) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20; h) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturo", "monchin" o "mezzaluna". La bocca dell'attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12; i) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24; j) volega. La maglia non deve essere inferiore a mm 16; |
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Art. 18 - Pesca di molluschi bivalvi1. Al pescatore sportivo o dilettante è consentito raccogliere molluschi bivalvi, al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura, esclusivamente mediante raccolta a mano e nei limiti di cui all'articolo 11. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo sportivo e dilettantistico dal tramonto all'alba. 2. La pesca professionale di vongole, appartenenti alla famiglia Veneridae, al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca, è soggetta alla autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori di professione titolari di lice |
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Art. 19 - Pesca professionale del pesce novello.1. La pesca del pesce novello allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai |
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Art. 20 - Pesca del seme di mollusco1. Le attività di pesca del seme di mollusco devono essere svolte con le modalità e nei periodi indicati nella Carta ittica regionale. 2. Le |
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Art. 21 - Raccolta di anellidi e corbole1. Il pescatore sportivo o dilettante può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, senza |
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Art. 22 - Pesca subacquea1. La pesca subacquea è consentita solo in Zona C (acque salmastre) e, salvo quanto previsto dal comma 5, esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di pesca di tipo A o di tipo B. 2. La pesca subacquea è vietata da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole. Inoltre la pesca subacquea è sempre vietata nelle seguenti località: |
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Art. 23 - Pesca scientifica1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali. |
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Art. 24 - Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici1. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento. 2. L'autorizzazione indica i luoghi e i periodi di intervento, gli strumenti di cattura utilizzati, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti e ogni altra modalità di svolgimento dell'attività. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione anche con s |
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Art. 25 - Permessi temporanei di pesca1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è rilasciato dalla Struttura regionale |
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Art. 26 - Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica1. Ogni pescatore, nell'azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20. 2. Il posto di pesca |
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Art. 27 - Uso del bilancione1. Il bilancione deve avere le seguenti caratteristiche: a) il lato o il diametro massimo della rete superiore a metri 4; b) non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione; c) la maglia della rete non deve essere inferior |
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Art. 28 - Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca1. Per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A. 2. Per l'esercizio della pesca professionale o dell'acquacoltura possono essere utilizzate nav |
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Art. 29 - Periodi di divieto e misure minime di prelievo1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati: a) Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suo ibrido con la trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell'articolo 11, comma 2; b) Trota fario (Salmo trutta trutta) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio; c) Trota di lago (Salmo trutta lacustris) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; d) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; e) Temolo (Thymallus thymallus) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile; f) Persico reale (Perca fluviatilis) dal 1° aprile al 31 maggio; g) Tinca (Tinca tinca) dal 1 maggio al 30 giugno; h) Carpa (Cyprinus carpio) dal 1 aprile al 30 giugno; i) Luccio (Esox lucius) dal 1° gennaio al 31 marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell'articolo 11, com |
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Art. 30 - Immissioni di specie ittiche1. Le immissioni di esemplari appartenenti alla fauna ittica a scopo di ripopolamento, di reintroduzione, ai fini di pesca dilettantistica e sportiva e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. 2. Le popolazioni e le specie ittiche che possono essere oggetto di immissione, previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono le seguenti: a) Storione cobice, Acipenser naccarii; b) Anguilla, Anguilla anguilla; c) Carpa, Cyprinus carpio; d) Tinca, Tinca tinca; e) Luccio, Esox lucius (limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione italica - sin. Esox cisalpinus); f) Persico reale, Perca fluviatilis; |
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Art. 31 - Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica1. Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Struttura regionale competente può autorizzare azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, che prevedano anche attività di cattura. 2. L'autorizzazione prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catt |
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Art. 32 - Asciutte e manutenzione di corpi idrici1. Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d'acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell'evento, alla Struttura regionale competente e, per le acque oggetto di concessione, anche al concessionario. 2. Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui al comma 1 pu |
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Art. 33 - Gare e manifestazioni1. Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati. 2. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica possono essere svolte esclusivamente nei Campi gara e negli Ambienti compatibili individuati dalla Carta ittica regionale. 3. Le gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, previa verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 per i campi gara fissi la cui gestione è stata affidata in concessione ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, i soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca negli altri campi gara e negli ambienti compatibili devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno, la quale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi, articolato per ciascun campo gara o ambiente compatibile, che costituisce l'a |
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Art. 34 - Campi di gara fissi1. I campi gara fissi la cui gestione può essere affidata in concessione sono individuati dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. 2. La gestione dei campi gara di cui al comma 1 può essere affidata ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposito provvedimento della Struttura regionale competente con il quale sono stabilite le norme di utilizzo. Il provvedimento di affidamento della gestione dei campi gara fissi costituisce l'autorizzazione di |
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Art. 35 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono rilasciate dalla Struttura regionale competente. 2. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) dati identificativi del richiedente; b) copia dell'atto di proprietà dell'area interessata dall'impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d'affitto dell'area o consenso scritto all'uso dell'area da parte del proprietario del fondo; c) dichiarazione attestante: 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli e |
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Art. 36 - Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro. Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un'associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 2. Le concessioni vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e della pressione di pesca e sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale al fine della conservazione degli stock ittici autoctoni e dell'ecosistema fluviale, attr |
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Art. 37 - Attività di acquacoltura1. L'attività di acquacoltura, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", e all'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è esercitata dagli imprenditori ittici ed è sempre soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, sia quando esercitata in acque poste in aree di proprietà privata sia quando esercitata in acque poste in aree del demanio pubblico. 2. Il regime di autorizzazione di cui al presente articolo non si applica all'allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici. 3. Gli allevamenti ittiogenici a scopo di ripopolamento possono essere gestiti anche da associazioni senza scopo di lucro, enti pubblici ed altri organismi di diritto pubblico, previa autorizzazione di cui al presente articolo. 4. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura deve contenere: a) dati identificativi del richiedente; |
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Art. 39 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale sono abrogati i seguenti regolamenti: a) Reg. reg. 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell' |
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Art. 40 - Disposizioni transitorie1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e fino alla loro conclusione, continuano ad applica |
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Art. 41 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento regionale entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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