N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma prima aggiunto dalla L.R. 11/05/2015, n. 9 e poi abrogato dalla L.R. 07/08/2018, n. 30, così recitava:

"1-bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione."

Dalla redazione