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L. R. Veneto 28/04/1998, n. 19

Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/07/2023, n. 15
- L.R. 25/06/2021, n. 17
- L.R. 03/02/2020, n. 7
- L.R. 25/11/2019, n. 44
- L.R. 07/08/2018, n. 30
- L.R. 10/02/2017, n. 4
- L.R. 17/01/2017, n. 1
- L.R. 30/12/2016, n. 30
- L.R. 27/06/2016, n. 18
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- L.R. 25/02/2005, n. 5
- L.R. 13/09/2001, n. 27
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Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge

N1

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salv

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Art. 2 - Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

a) la pe

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Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico

N7

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Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico

1. La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici

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Art. 5 - Carta ittica regionale

N9

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.

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Art. 5-bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo

N14

1. La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato

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Art. 6 - Censimento delle acque

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, la Giunta regionale individua le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

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Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca

N18

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono di

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Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna i

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Art. 8-bis - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole

N21

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Art. 9 - Licenze di pesca

N30

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. N13

1-bis. N22.

1-ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale. N23

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Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani

N31

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Art. 11 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero

N34

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Art. 11-bis - Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico

N35

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Art. 11-ter - Scale di risalita

N35

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la c

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Art. 12 - Divieti ed obblighi

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. N37

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato eserc

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Art. 13 - Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7.

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Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;

d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;

e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;

f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;

g) N78

h) N79

1-bis. Il prelievo delle seguen

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Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti

La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017". Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca,

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Art. 16 - Norme di salvaguardia

1. N48

1-bis. N49

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scop

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Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Giunta regionale in conformità alle n

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Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione

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Art. 19 - Accessi

1. È sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arr

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Art. 19-bis - Imprenditore ittico

N51

1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'i

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Art. 20 - Attività di acquacoltura

1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo bi

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Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura.

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Art. 22 - Autorizzazioni a scopo acquacoltura

N52

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Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.

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Art. 24 - Definizione di pesca professionale

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o

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Art. 24-bis - Attività connesse alla pesca professionale

N51

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale:

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Art. 25 - Esercizio della pesca professionale

N57

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamen

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Art. 26 - Pescatori marittimi

1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'articolo 4 dell

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4894158 10531480
Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalla Giunta regionale la licenza

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Art. 27-bis - Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura

N51

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoc

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Art. 27-ter - Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva

N59

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Art. 27 quater - Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva

N74

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Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

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Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'intero di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 1

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Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La Giunta regionale può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). N13

2. La concessione deve essere as

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Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Giunta regionale.N13

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello l

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Art. 32 - Tabelle

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di tabelle nei luoghi indic

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Art. 33 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.N39

1-bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.N63

1-ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado

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Art. 33-bis - Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus"

N51

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in

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Art. 33-ter - Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria

N70

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Art. 34 - Ricorsi amministrativi

N71

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Art. 35 - Disposizioni finanziarie

N73

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Art. 36 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;

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4894158 10531495
Art. 37 - Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Reg. 20 luglio 1989, n. 3 così come m

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4894158 10531496
Art. 38 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Ven

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