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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 16/08/2007, n. 20
L. R. Veneto 16/08/2007, n. 20
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni in materia di difesa del suolo |
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Art. 1 - Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccità1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumit&agra |
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Art. 2 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni1. Dopo la lettera b) all’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 R “Norme per la tutela dell&rsq |
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Art. 3 - Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall’articolo 70, commi 2 e 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche&rdqu |
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Art. 4 - Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni1. Al comma 2 ter dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, dopo le parole: “per uso potabile” sono inserite le seguenti: “, igienico sanitario”. 2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: “2 |
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CAPO II - Disposizioni in materia di lavori pubblici |
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Art. 5 - Modifica dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”e successive modificazioni1. Al comma 1 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amminis |
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Art. 6 - Piani generali triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive modificazioni1. I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione previsti dall’articolo 4 della le |
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Art. 7 - Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni |
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CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente |
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Art. 11 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni1. L’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente. 1. É istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura. 2. La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta: a) dal segretario regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente; b) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza; c) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente; d) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di lavori pubblici; e) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di urbanistica; f) dal dirigente regionale della struttura competente in |
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Art. 12 - Modifica all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni1. L’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 R “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive modificazioni è così sostituito: “Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu |
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Art. 14 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni |
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Art. 15 - Modifica dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni1. Il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1 de |
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Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 R “Nuove norme in materia di gestione dei rifiu |
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Art. 17 - Disposizioni applicative dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni1. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e l’esportazione dei materiali cui al comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, ovvero per i medesimi progetti, ove già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, l’utilizzo degli stessi materiali è consentito senza la necessità della verifica analitica di cui al comma 3 dell’articolo 186, ed il previsto parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di cui ai commi 1 e 5 del medesimo articolo 186 si assume positivamente acquisito ed integrato nel provvedimento di approvazione dell’autorità amministrativa competente, a condizione che il soggetto proponente alleghi al progetto dell’intervento - o, per i progetti già approvati, presenti prima dell’inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei materiali, alla medesima autorità - una dichiarazione con la quale si attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nelle more dell’ approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. La dichiarazione deve essere integrata da informazioni, anche storiche, e documenti descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di intervento. Il soggetto che esegue l’intervento è tenuto a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali. 2. Coerentemente col dettato del comma 1 |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambi |
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Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed ent |
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