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L.R. Veneto 13/08/2004, n. 15

Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.
Con le modifiche introdotte da: L.R. 30/01/2004 n. 1, Delib.G.R. 15/05/2007 n. 1388, L.R. 16/08/2007 n. 21, L.R. 26/10/2012 n. 42.
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[Premessa]



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CAPO I - Finalità
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Art. 1 - Obiettivi della legge

1. La presente legge detta gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della Regione del Veneto.

2. La programmazione regionale persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;

b) rendere compatibili gli insedia

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Art. 2 - Finanziamenti regionali

1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie definite annualmente in sede di bilancio, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari.

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CAPO II - Monitoraggio della rete distributiva
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Art. 3 - Osservatorio regionale per il commercio

1. È istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della presente legge.

2. L'osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico scientifico e ha sede presso gli uffi

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Art. 4 - Monitoraggio

1. L'osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:

a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall'articolo 5, per provincia e nel Veneto;

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CAPO III - Programmazione commerciale
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Art. 5 - Ambiti territoriali di programmazione regionale

1. Gli indirizzi generali relativi all'insediamento delle attività commerciali, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e della consistenza demografica, individuano i seguenti ambiti di programmazione regionale:

a) aree sovracomunali o provinciali configurabili come

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Art. 6 - Durata della programmazione

1. La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio region

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Art. 7 - Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici

1. Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono:

a) per gli esercizi di vicinato:

1) superficie non superiore a 250 mq., nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2) superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) per le medie strutture:

1) superficie oltre 250 mq. e non superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2) superficie oltre 150 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) per le grandi strutture:

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CAPO IV - Programmazione della rete distributiva
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Art. 8 - Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si definiscono:

a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito delle stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; N8

b) accorpamento: l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito delle stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;

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Art. 9 - Centri commerciali

1. Ai fini della presente legge si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.

2. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell'attività del centro commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente informandone Comune, Provincia e Regione.

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Art. 10 - Parchi commerciali

N9

1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso.

2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate all'interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali.

3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è regolata dalle norme di cui al pr

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Art. 11 - Vincoli di natura urbanistica per i parchi commerciali

1. Le superfici a standard per i parchi commerciali di nuova formazione sono quelle previste per le g

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Art. 12 - Outlet

N10

1. Ai fini della presente legge gli outlet sono for

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Art. 13 - Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall'articolo 7,

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Art. 14 - Medie strutture di vendita

1. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e le associazioni dei lavoratori del commercio approvano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi:

a) modernizzazione del sistema distributivo;

b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;

c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;

d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;

e) equilibrio delle diverse forme distributive;

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Art. 15 - Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2, il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di sviluppo fissati nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2 o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

N3 “2 bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale, fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di cinquemila metri quadrati.”.

3. Fra le domande concorrenti, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera f), relative all'apertura e all'ampliamento di grandi strutture di vendita, hanno priorità quelle che soddisfano i seguenti crite

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CAPO V - Norme urbanistiche


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Art. 16 - Vincoli di natura urbanistica e standard

1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono a definire, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati:

a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. L'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta;

b) nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa prevista dall'articolo 25, decimo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso de

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Art. 17 - Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita

1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono suddivise in due categorie:

a) con superficie di vendita fino a 1.000 mq.;

b) con

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Art. 18 - Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali

1. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti all'articolo 10, devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali.

2. I comuni possono individuare, in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purché sussistano i presupposti di cui al comma 5.

3. La localizzazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce il presupposto urbanistico per il rilascio dell'autorizzazione commerciale alla nuova apertura, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita o dei parchi commerciali.

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Art. 19 - Impatto sulla viabilità

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita o parchi commerciali come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b) nonché alle grandi strutture commerciali, devono prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare

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CAPO VI - Procedure per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita


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Art. 20 - Conferenza di servizi

1. Il responsabile del procedimento individuato dal comune competente per territorio ovvero dalla struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni, in coordinamento con la Regione e la provincia, indice, presso gli uffici regionali, la conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione riferita a grandi strutture di vendita o parchi commerciali per:

a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita o parco commerciale, entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c), e 2;

b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a);

c) il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita o parco commerciale;

d) ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento alla ripartizione interna "che interessi oltre il venti per cento della superficie complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori merceologici,"N1 alle modifiche delle prescrizioni nonché ad ogni altra modifica sostanziale.

2. La conferenza di servizi non viene indetta nei seguenti casi:

a) mancanza di disponibilità di superficie;

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Art. 21 - Procedure di rilascio di autorizzazione

1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione amministrativa dichiarando, in particolare:

a) il pos

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Art. 22 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i parchi commerciali, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, indica:

a)

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Art. 23 - Termini ed efficacia dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è condizionata all'accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell'articolo 20, comma 9. Il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte del comune dell'accettazione dell'interessato. L'accettazione deve essere trasmessa in comune, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre quaranta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell'interessato dell'esito della conferenza di servizi. In caso di inosservanza del predetto termine, il richiedente deca

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CAPO VII - Centri di minore consistenza demografica


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Art. 24 - Esercizi polifunzionali nei centri minori

1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Nei centri a minore cons

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Art. 25 - Interventi regionali

1. La Regione favorisce l'insediamento e il ripristino di attività commerciali nei centri di m

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CAPO VIII - Centri storici


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Art. 26 - Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici

1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici generali a specifiche normative atte a regola

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Art. 27 - Adempimenti dei comuni

1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'articolo 42 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e am

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Art. 28 - Rivitalizzazione dei centri storici e recupero dei siti industriali dismessi

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici, classificati dagli strumenti urbanistici come zona A i comuni, anche in deroga ai limiti di superficie previsti dall'articolo 7, possono autorizzare la realizzazione di centri comme

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CAPO IX - Formazione professionale


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Art. 29 - Formazione degli operatori commerciali

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo, promuove la formazione professionale s

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Art. 30 - Attività di formazione

1. La Giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute,

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Art. 31 - Attività di aggiornamento

1. La Giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore.

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CAPO X - Assistenza tecnica


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Art. 32 - Centri di assistenza tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'art

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Art. 33 - Albo regionale

1. É istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della d

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CAPO XI - Forme speciali di vendita


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Art. 34 - Vendite straordinarie

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali in materia di tutela della concorrenza e di ven

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Art. 35 - Programmazione negoziata

1. Nel caso di particolari progetti finalizzati allo sviluppo commerciale e territoriale oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 ovvero approvati ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la Giunta regionale dispone

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CAPO XII - Norme transitorie e finali


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Art. 36 - Provvedimenti sostitutivi regionali

1. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, in caso di inerzia da p

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Art. 37 - Norme transitorie

1. A tutte le domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, ovvero a tutte le comunicazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 R "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" compresi i relativi allegati.

2. Le domande di autorizzazione commerciale di medie e grandi strutture di vendita e le denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate d

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Art. 38 - Disposizioni di coordinamento con le previsioni di pianificazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP)

1. Le aree sovracomunali individuate negli allegati A e B sono adeguate per ciascuna provincia al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo de

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Art. 39 - Abrogazioni e novellazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" in materia di VIA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 comma 1 sono abrogati:

a) la legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'ins

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Art. 40 - Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62

1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 5 del decret

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Art. 41 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui

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Art. 42 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sulle u.p.b. U0070 "Inform

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Art. 43 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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