Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L.R. 19/09/2023, n. 26.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 19/09/2023, n. 26 le disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui al presente articolo, si applicano anche alle attività esistenti al 23/09/2023, di vendita esclusiva delle merci ingombranti a consegna differita, previa comunicazione al comune che attesti il rispetto delle dotazioni di parcheggi di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale entro il 22/11/2023.

Dalla redazione