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Regolam. R. Veneto 21/06/2013, n. 1

Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50).
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Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 4, 21, 22 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 R “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” (d’ora in avanti definita “legge regionale”) stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale e in particolare:

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Articolo 2 - Criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale

1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2 della legge regionale lo strumento urbanistico comunale localizza, secondo quanto previsto dal presente articolo, con variante le nuove aree per l’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita: a tal fine lo strumento urbanistico comunale, con variante al Piano degli Interventi (in seguito denominato “PI”), favorisce la localizzazione all’interno del centro urbano, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate.

2. La localizzazione di cui al comma 1 non è richiesta ai fini dell’insediamento o ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale qualora la destinazione urbanistica dell’area sia compatibile. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all’inserimento di attività commerciali all’interno del centro storico, i comuni possono ridurre l’incidenza degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del cinquanta per cento. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 R costituiscono parte integrante dei centri storici le aree in essi ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d’uso.

3. Ai fini del presente regolamento per aree o strutture dismesse e degradate si intendono gli ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento;

c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione.

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Articolo 3 - Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1 della legge regionale sono soggette ad autorizzazione commerciale le seguenti fattispecie riferite alle grandi strutture di vendita:

a) apertura;

b) ampliamento, anche mediante accorpamento;

c) trasferimento di sede;

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Articolo 4 - Valutazione integrata degli impatti

1. La domanda di autorizzazione commerciale relativa agli interventi di cui all’articolo 3 consegue la sostenibilità e quindi è accoglibile dalla conferenza di servizi a condizione che siano ridotti a zero gli impatti generati dall’insediamento.

2. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono soggetti alla valutazione integrata degli impatti, volta ad esaminare in concreto gli impatti generati dalla struttura commerciale, attraverso le verifiche di compatibilità e sostenibilità e le eventuali misure compensative e di mitigazione.

3. La valutazione integrata degli impatti si articola attraverso le seguenti verifiche:

a) verifica di compatibilità;

b) verifica di sostenibilità.

La verifica di sostenibilità ha luogo qualora a seguito della verifica di compatibilità sia stato attribuito almeno il punteggio minimo di ammissibilità di cui al comma 4.

4. Verifica di compatibilità

La verifica di compatibilità tiene conto delle seguenti componenti alle quali viene attribuito un punteggio minimo di ammissibilità pari a 80 punti su 135, come di seguito ripartiti:

A) componente urbanistico - territoriale: punteggio minimo punti 35, massimo punti 60;

B) componente ambientale: punteggio minimo punti 20, massimo punti 40;

C) componente di responsabilità sociale: punteggio minimo punti 25, massimo punti 35;

A) La componente urbanistico territoriale tiene conto della valutazione dei seguenti fattori:

A.1 coerenza della previsione urbanistica dell’area con l’approccio sequenziale di cui all’articolo 2:


A.1.1. interventi coerenti con apporti migliorativi:

fino a punti 35

rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:


1) interventi in centro urbano con riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate;


2) interventi fuori centro urbano (sul presupposto che sia stata accertata la condizione di indisponibilità di aree adeguate all’interno del centro storico-urbano) con riqualificazion

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5. Verifica di sostenibilità

La verifica di sostenibilità è correlata alla quantità e alla qualità delle azioni, delle misure e delle opere compensative proposte dall’operatore in sede di presentazione della domanda e verificate dalla conferenza di servizi.

A ciascun intervento è attribuito un punteggio di penalità definito sulla base degli indicatori di impatto indicati nel Quadro A:


VERIFICA SOSTENIBILITÀ

QUADRO A - INDICATORI DI IMPATTO

punti

A.1 - livello di compatibilità accertato attraverso la verifica di cui al comma 4 del presente articolo


A.1.2 - livello di compatibilità medio (da 81 a 100)

4

A.1.3 - livello di compatibilità minimo (80)

8

B.2 - dimensione dell'intervento riferito alle nuove aperture (in termini di superficie di vendita)


B.2.1 - da 2.501 a 5.000 metri quadrati

2

B.2.2 - da 5.001 a 8.000 metri quadrati

5

B.2.3 - da 8.001 a 15.000 metri quadrati

7

B.2.4 - oltre 15.000 metri quadrati

15

C.3 - tipologia distributiva

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Articolo 5 - Determinazione delle dotazioni di parcheggio

1. Nelle dotazioni di servizi la quota di parcheggi è individuata in relazione alla domanda di sosta indotta e ai criteri di accessibilità pubblica e privata articolati nei seguenti ambiti comunali:

a) Centro storico;

b) Centro urbano;

c) Fuori del centro urbano.

2. Per i centri storici, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera a) della legge regionale, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di

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Articolo 6 - Grandi strutture di vendita in forma di parco commerciale

1. Le grandi strutture di vendita in forma di parco commerciale sono assoggettate ai seguenti criteri:

a) gli esercizi commerciali costituiscono una grande struttura di vendita in forma di parco commerciale esclusivamente nelle zone produttive come individuate dallo strumento urbanistico comunale;

b) la superficie complessiva di vendita degli esercizi commerciali che costituiscono il parco commerciale deve essere pari ad almeno 2.501 metri quadrati; gli esercizi commercial

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Articolo 7 - Disposizioni in materia di settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie

1. Al fine di coordinare la disposizione di cui all’articolo 19, comma 3 della legge regionale, relativa alle domande di autorizzazione commerciale per il mutamento del settore merceologico dal settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie al settore alimentare o non alimentare, con la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 19 in materia

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Articolo 8 - Ambiti territoriali di rilevanza regionale

1. In fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita a rilevanza regionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e) della legge regionale, sono individuati i seguent

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Articolo 9 - Interventi di rilevanza regionale

1. L’ accordo di programma previsto dall’articolo 26 della legge regionale (di seguito definito “accordo di programma”) è disciplinato dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R secondo quanto previsto dai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 26. Eventuali rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d’obbligo o da una convenzione da allegare all’accordo di programma.

2. Qualora l’intervento comporti la necessità di apposita variante urbanistica localizzativa ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale, ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali, l’accordo di programma risponde ai criteri di cui

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Articolo 10 - Onere per la sostenibilità territoriale e sociale

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale il rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato nella misu

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Articolo 11 - Criteri per la redazione dello studio di impatto viabilistico

1. Le domande di autorizzazione commerciale relativa a medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e alle grandi strutture di vendita, entrambe da ubicarsi al di fuori dal centro storico, devono essere corredate di uno studio di impatto viabilistico i cui esiti sono valutati dalla conferenza di servizi e, nel caso di positivo riscontro, costituiscono presupposto al fine del rilascio dell’autorizzazione commerciale.

2. Lo studio di impatto viabilistico è redatto secondo i seguenti criteri di inquadramento territoriale:

a) Indicazione dell’ambito di ubicazione della struttura:

1) centro urbano;

2) al di fuori del centro urbano.

b) descrizione del bacino d’utenza della struttura;

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Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento regionale entrano in vigore il giorno successivo al

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