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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 10/10/1989, n. 40
L. R. Veneto 10/10/1989, n. 40
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- L.R. 30/01/2004, n. 1
- L.R. 13/09/2001, n. 27
- L.R. 28/01/2000, n. 5
- L.R. 23/08/1996, n. 28
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di tutelarle e va |
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Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali)1. Per la finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale approva il Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.), di seguito indicato con il termine "Piano", avente i seguenti contenuti: a) individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del sistema freatico o del sistema artesiano; b) individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e chi |
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Art. 3 - (Elaborati del Piano)1. Il Piano consta dei seguenti elaborati: a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'art. 2, indica l |
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Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano)1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”. |
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Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali)1. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali vengono approvati dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati nonché la C.T.R.A.E. ed hanno ulteriori e specifici contenuti, quali: a) capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque minerali o termali; |
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Art. 6 - (Durata ed efficacia)1. Il Piano e i piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali hanno durata decennale. Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o revisioni ogni qualvolta se ne determ |
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Titolo II - Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 7 - (Oggetto)1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, sono disciplinate dalle norme della presente legge. |
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Capo II - Permesso di ricerca |
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Art. 8 - (Domanda)1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Regione con allegata la seguente documentazione: a) indicazione dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su adeguata planimetria; b) indicazione della profondità massima presunta prevista per la ricerca; c) oggetto della ricerca; |
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Art. 9 - (Rilascio)1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, in conformità al Piano e ai piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentiti la gestione unica di cui all'art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi del comma 3 dell'art. 8. Il permesso di ricerca ha come oggetto: a) la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o fa |
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Art. 10 - (Informazioni e controllo)1. Il ricercatore deve trasmettere annualmente alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per con |
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Art. 11 - (Proroga)1. Il permesso può essere prorogato per un periodo di due anni a condizione che il titolare dimostri di avere ottemperato agli obbl |
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Capo III - Concessione |
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Art. 12 - (Domanda)1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Regione con i seguenti allegati: a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione; b) il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il programma generale; |
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Art. 13 - (Rilascio)1. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, sentite la gestione unica di cui all'art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, e la C.T.R.A.E., a chi possegga la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo, in applicazione delle procedure e modalità di evidenza pubblica di cui al comma 1 dell'art. 14. 2. Il provvedimento di concessione contiene: |
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Art. 14 - (Criteri di rilascio)1. La Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato al |
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Art. 15 - (Canoni per le acque minerali e termali)1. Il concessionario di acque minerali e termali corrisponde alla Regione un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione pari a: a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento: 1) euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di montagna; 2) euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di pianura; |
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Art. 16 - (Pertinenze)1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali. 2. Sono, altresì, pertinenze le opere di capta |
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Art. 17 - (Obblighi del concessionario)1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a: a) per le acque minerali, installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; N24 |
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Art. 18 - (Programma dei lavori)1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo. N56 2. In tale programma deve |
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Art. 19 - (Pubblica utilità)1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la prot |
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Art. 20 - (Gestione unica)1. Nelle aree o bacini idrominerari omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurez |
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Art. 21 - (Ipoteche)1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili. 2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzaz |
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Art. 22 - (Custodia temporanea del bene)1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali adotta i provvedimenti più opportuni per la cus |
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Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza)1. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13, anche se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal caso deve essere post |
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Art. 24 - (Obblighi informativi)1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiar |
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Capo IV - Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione |
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Art. 25 - (Unicità del titolo)1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione di acque minerali e termali tengono luogo di ogni altro a |
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Art. 26 - (Pubblicazione delle domande) |
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Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti)1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, ampliamenti, suddivisioni e trasf |
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Art. 28 - (Accesso ai fondi)1. Il titolare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di rilascio del permesso o della concessione ai proprietari, possessori o detentori dei fondi interessati dai lavori, i quali non possono opporsi ai lavori di ricerca, di coltivazione di delimitazione dell |
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Art. 29 - (Trasferimento)1. Il permesso o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali. La concessione, inoltre, può essere trasferita solo ai titolari di stabilimenti o impianti che utilizzino l'acqua oggetto della concessione stessa, o alle gestioni uniche, ove esistano. |
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Art. 30 - (Fallimento del concessionario)1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali. |
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Art. 31 - (Cessazione)1. Il permesso o la concessione cessano per: |
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Art. 32 - (Scadenza del termine)1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali addebitando le spese al titolare cessato. N58 2. Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 22. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano sta |
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Art. 34 - (Decadenza)1. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali può pronunciare la decadenza quando il titolare del permesso o della concessione: a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca o della concessione; |
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Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza)1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richi |
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Art. 36 - (Revoca)1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. |
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Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità)1. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, effettuati gli opportuni accertamenti, dichiara estinta la concessione nei casi di esaurimento del giacimento o per i |
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Titolo III - Utilizzo delle acque minerali e termali |
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Art. 38 - (Domande)1. Le domande di autorizzazione, di cui agli articoli del presente titolo, rivolte alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, sono presentate al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda UL |
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Art. 39 - (Autorizzazioni)1. Sono sottoposte ad autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali: a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali; b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali; |
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Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento)1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali devono indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) il nome col quale l'acqua viene posta in vendita; c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata; d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti; e) l'eventuale trattamento per la: |
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Art. 41 - (Stabilimenti termali)1. La domanda concernente l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali deve indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato; c) il periodo di apertura dello stabilimento. 2. La domanda è corredata dai seguenti documenti: a) schema di regolam |
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Art. 42 - (Etichette)1. N9 |
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Art. 43 - (Individuazione dell'acqua)1. Ogni acqua minerale è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le eti |
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Art. 44 - (Contenitori)1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo. 2. I contenitori, i tappi e gli al |
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Art. 45 - (Comunicazioni)1. I provvedimenti di rilascio o diniego dell'autorizzazione di cui al Titolo III della presente legge sono comunicati al Sindaco de |
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Art. 46 - (Analisi)1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1 febbraio 1983, |
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Art. 48 - (Sospensione e decadenza)1. Quando il titolare dell'autorizzazione non rispetti le norme igieniche o violi le disposizioni del presente titolo o le prescrizioni e gli obblighi contenu |
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Titolo IV - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 49 - (Vigilanza)1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e |
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Art. 50 - (Sanzioni)1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per le acque termali. N18 2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali |
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Art. 51 - (Conferme)1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza. |
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Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)1. N49 2. I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 17 devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e i |
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Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44) |
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Art. 53-bis - (Clausola valutativa) |
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Titolo V - Norme finanziarie, transitorie e finali |
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Art. 54 - (Spese d'istruttoria)1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento de |
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Art. 55 - (Norme transitorie)1. La Giunta regionale può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio delle attività di cui all'art. 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di i al comma 2 dell'art. 38. |
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Art. 55-bis - (Risorse geotermiche)1. Nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99", si applicano le seguenti disposizioni: |
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Art. 55-ter - Acque di sorgente1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di u |
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Art. 57 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'effettuazione degli studi, della formazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, nonché dei Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, previsti dalla presente l |
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