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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 30/01/1997, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 16/08/2007, n. 20
- L.R. 30/01/2004, n. 1
- L.R. 22/10/1999, n. 48
- L.R. 03/06/1997, n. 19
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Capo I - Rifinanziamento di leggi regionali di spesa |
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Art. 1 - Art. 4 Omissis |
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Art. 5 - Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni |
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Art. 6 - Art. 14 Omissis |
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Art. 15 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 441. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", la Giunta regionale è autori |
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Art. 16 - Art. 32 Omissis |
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Capo II - Modifica di procedure di spesa |
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Art. 33 - Omissis |
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Art. 34 - Semplificazione amministrativa1. I soggetti interessati all'adozione di provvedimenti rientranti nella competenza regionale o all'acquisizione di vantaggi, |
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Art. 35 - Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore |
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Art. 37 - Art. 42 Omissis |
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Art. 43 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"1. All'articolo 8 della le |
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Art. 44 - Omissis |
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Art. 45 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni1. L'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, è così sostituito: "Art. 2 - Beneficiari. 1. Sono destina |
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Art. 46 - Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 |
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Art. 47 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" |
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Art. 48 - Art. 54 Omissis |
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Art. 55 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni |
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Art. 56 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni |
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Art. 57 - Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole"1. Il rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di impianti di acquacoltura previsti al decimo comma dell' |
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Art. 58 - Omissis |
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Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. L'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Commissione consultiva). 1. Presso ogni ufficio del Genio Civile è istituita una Commissione consultiva in materia di lavori pubblici. 2. La Commissione è composta da: a) il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile che la presiede; |
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Art. 60 - Omissis |
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Art. 61 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali1. Fino all'approvazione del Piano regionale di riduzione e smaltimento rifiuti speciali tossico nocivi (P.R.R.S.R.S.T.N.) |
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Art. 62 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni e proroga del termine di cui all'articolo 541. La lettera b) del punto 5) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituita: "b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35, nonché le loro e |
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Art. 63 - Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 16 del D.P.R. 17 maggio 1988, |
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Art. 64 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni |
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N5 |
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[Senza Titolo] |
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Art. 65 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modifiche e integrazioni1. All'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, sono aggiunti in f |
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Art. 66 - Art. 68 Omissis |
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Art. 69 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" |
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Art. 70 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"1. L'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Norma transitoria. 1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per teleradiocomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996, devono, entro i termini di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, richiedere la prescritta autorizzazione. |
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Art. 71 - Art. 74 Omissis |
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Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione"1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41, è così sostituito: |
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Art. 76 - Art. 77 Omissis |
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Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 10891. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per il finanziamento e l'attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089. |
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Art. 79 - Art. 82 Omissis |
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Capo III - Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali |
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Art. 83 - Art. 88 Omissis |
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Art. 89 - Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865"1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte dei beneficiari dei contributi di cu |
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Art. 90 - Art. 93 Omissis |
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Art. 94 - Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna"1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, disciplinati dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, il termine ultimo per la realizzazione gli interventi e per la presentazione della certificazione di regolar |
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Art. 95 - Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi"1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi ai progetti di cui all'articolo 2 della legg |
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Art. 96 - Art. 101 Omissis |
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Capo IV - Abrogazioni |
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Art. 102 - Omissis |
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Art. 103 - Abrogazione di leggi regionali1. Le leggi regionali di cui all'allegato 1 sono abrogate. |
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Art. 104 - Dichiarazione d'urgenza |
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Allegato 1 di cui all'articolo 103 - Abrogazione di leggi regionali1) - 10) Omissis «Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie». «Modifica della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62 «Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie». 13) - 15) Omissis |
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Tabella A - Omissis |
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