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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 21/12/2022, n. 32
L. R. Valle D'Aosta 21/12/2022, n. 32
L. R. Valle D'Aosta 21/12/2022, n. 32
L. R. Valle D'Aosta 21/12/2022, n. 32
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CAPO I - Omissis
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CAPO II - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 4 - Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Disposizioni in materia di rafforzamento amministrativo1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge re |
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Art. 7 - Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini1. Omissis 2. In considerazione della necessità di completare gli adempimenti connessi alla gestione degli effetti provocati dall'emergenza da COVID-19, la struttura regionale temporanea di secondo livello di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assest |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali1. - 9. Omissis 10. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 7/2022 le parole: "degli enti locali soci e delle loro forme associative" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni conso |
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Art. 13 - Omissis
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CAPO III - Finanza locale |
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Art. 14 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Proroga degli interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità1. La misura di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 |
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Art. 17 - Trasferimento straordinario all'Azienda regionale edilizia residenziale1. La Regione è autorizzata, per l'anno 2023 a concedere all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale in deroga alla L.R. n. 48/1995, un tr |
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CAPO IV - Interventi in materia di sanità e politiche sociali |
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Art. 18 - Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 701. Dopo il capo I del Titolo I della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), è aggiunto il seguente capo I-bis: "CAPO I-BIS - DISCIPLINA PER L'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI DI CATEGORIA B Art. 14-bis - (Nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B) 1. Al rilascio dei nulla osta previsti dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), provvede con proprio provvedimento il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la stessa struttura. |
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Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 81. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 magg |
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CAPO V - Interventi in materia di sviluppo economico |
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Art. 24 - Interventi in materia di politiche del lavoro1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL) di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), adotta, per l'anno 2023, il programma annuale degli interventi (PAI) di cui all'articolo 5 della medesima legge. 2. Nel PAI di cui al comma 1 sono altresì inseriti, al fine di garantirne la continuità pluriennale, i seguenti interventi: a) finanziam |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Politiche in favore delle aree montane1. La Regione, nell'attuazione delle politiche della montagna, promuove azioni di sensibilizzazione e garantisce la predisposizione di documenti propedeutici all'elaborazione e all'attuazione di strategie comuni per la valorizzazione delle zone montane, anche mediante il ricorso a supporti tecnici specialistici. 2. La Regione, nel ruolo di Coordinatore della Commissione Politiche della montagna |
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Art. 27 - Programma di sviluppo rurale1. La Regione attua, nel periodo 2023/2025, gli interventi di assistenza tecnica definiti dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con Delib.C.R. n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 |
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Art. 28 - Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità1. Il Piano di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), finalizzato alla realizzazione degli interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2023/2025. |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Interventi in materia di sviluppo economico1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 8/2016 è aggiunto il seguente: |
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Art. 31 - Postazioni di radiotelecomunicazioni in disponibilità della Regione1. Nelle more del definitivo passaggio di proprietà delle postazioni di radiotelecomunicazioni, presenti nel territorio regionale, dagli enti locali alla |
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Art. 32 - Realizzazione di nuove postazioni di radiotelecomunicazioni1. Nelle more della revisione della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche |
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CAPO VI - CAPO VII - Omissis
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CAPO VIII - Disposizioni in materia di sport e turismo |
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Art. 41 - Interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 31. Il comma 7-bis dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è sostituito dal seguente: "7-bis. Limitatamente al triennio 2023/2025, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 12.000 annui, è destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino a un massimo del 60 per cento del |
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Art. 42 - Omissis
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CAPO IX - Disposizioni in materia di contabilità e finali |
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Art. 43 - Art. 46 - Omissis
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Art. 47 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.
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Allegato 1 - Allegato 2 - Omissis
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