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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 16/06/2021, n. 15
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/06/2022, n. 14
- L.R. 28/04/2022, n. 3
- L.R. 28/10/2021, n. 27
- L.R. 05/08/2021, n. 22
- L.R. 26/07/2021, n. 21
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TITOLO I - Omissis
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TITOLO II - Misure di sostegno all'economia regionale per l'anno 2021 connesse al protrarsi dell'emergenza da covid-19 finanziate con l'avanzo di amministrazione 2020 |
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Capo I - Oggetto e finalità |
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Art. 8 - Oggetto e finalità1. In considerazione del protrarsi degli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 sull'economia regionale, il presente titolo prevede misure di sost |
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Capo II - Disposizioni per l'imprenditoria |
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Art. 9 - Bonus ai titolari di partita IVA1. La Regione concede, per l'anno 2021, un bonus/contributo una tantum a fondo perduto, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa o che siano residenti o abbiano la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, per sopperire alle esigenze di liquidità necessarie ad assicurare la continuità operativa. Sono esclusi dall'accesso al bonus/contributo gli enti e le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, pari o superiore al 15 per cento, i concessionari di pubblici servizi e gli operatori economici del settore creditizio e finanziario. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso al contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo di cui al presente articolo. N6 2. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, agli operatori economici attivi al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, che abbiano conseguito un fatturato, nel 2019, non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 10.000.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo anno. 3. I contributi sono concessi a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2021 in via telematica alla struttura temporanea regionale competente, individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comma 1, a condizione che l'operatore economico richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo |
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Art. 9-bis - Estensione del bonus ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 10.0001. Il bonus/contributo una tantum a fondo perduto di cui all'articolo 9 è concesso ai soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa, per le imprese, o che siano residenti o abbiano la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, per i liberi professionisti o i lavoratori autonomi, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, attivi al 23 marzo 2021 e, al momento della presentazione della domanda, con |
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Art. 10 - Bonus per i gestori di bed & breakfast1. Per l'anno 2021, ai gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16-bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività entro la data del 30 settembre 2019 e che abbiano registrato una riduzione dei ricavi derivanti dall'attività di bed & breakfast almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ra |
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Art. 10-bis - Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali1. La Regione concede, per l'anno 2021, ai soggetti iscritti nel registro delle imprese e ivi risultanti attivi alla data del 23 marzo 2021 e a quella di presentazione della domanda, che esercitano attività di impresa turistica indicate con i codici ATECO principali 49.32, 55, 56, 77.21, 79, 93.2, escluse le sottocategorie 93.29.30 e 93.29.90, e 96.04.20, e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, un contributo una tantum a parziale e forfetario ristoro |
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Art. 11 - Contributi nel settore agricolo1. La Regione concede a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2021 in via telematica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle imprese agricole, iscritte in qualità di coltivatori diretti presso la sezione INPS della Valle d'Aosta e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, un contributo una tantum a fondo perduto nei seguenti importi: |
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Art. 12 - Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità.1. La Regione concede contributi destinati alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), alle imprese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione de |
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Art. 13 - Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi1. Per l'anno 2021, alle società cooperative a mutualità prevalente o ai loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), nelle categorie "sociali", "di produzione e lavoro", "di consumo", "di dettaglianti", "consorzi cooperativi" e "altre cooperative", con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, sono concessi contributi una tantum a fondo perduto, finalizzati al rafforzamento della struttura patrimoniale e destinati a riserva indivisibile del patrimonio netto. |
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Art. 14 - Contributi per il sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese e degli esercenti le libere professioni.1. Per sostenere gli operatori economici che ricorrono al credito per sopperire alla crisi di liquidità finanziaria conseguente al perdurare dell'emergenza da COVID-19, la Regione concede contributi una tantum a fondo perduto ai soggetti che, entro il 29 ottobre 2021, accedono ai finanziamenti garantiti, della durata compresa tra otto e dieci anni, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). 2. I contributi so |
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Art. 15 - Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. legge regionale 23 gennaio 2009, n. 11. Al fine di assicurare il necessario supporto economico alle piccole e medie imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria, le risorse, già contabilizzate nei fondi rischi costituiti ai sensi e p |
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Art. 16 - Contributi per gli investimenti1. Per il 2021, alle imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), ai proprietari o gestori di rifugi alpini di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), alle imprese industriali e artigianali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), alle imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, nonché ai lavoratori autonomi e ai professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA, residenti o aventi sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, sono concessi contributi una tantum a fondo perduto a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa sostenuti o avviati dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021. Sono esclusi dall'accesso al contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni dell |
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Art. 17 - Sostegno alle imprese di grandi dimensioni1. Al fine di garantire la disponibilità di liquidità sufficiente per contrastare i danni arrecati dalle misure restrittive che impediscono ancora attualmente di esercitare l'attività economica alle imprese sane, che svolgono prevalentemente l'oggetto sociale in presenza di utenza, e per preservare la continuità aziendale durante e dopo la pandemia da COVID-19, la Regione sostiene la ripresa del business e il mantenimento della continuità aziendale delle imprese di grandi dimensioni, con sede legale o unità produttiva in Valle d'Aosta, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto a copertura delle perdite registrate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, calcolate ai sensi della sezione 3.12 del Quadro temporaneo di cui al comma 8. Per imprese di grandi dimensioni si intendono quelle aventi i requisiti, nell'anno 2020, indicati dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Le perdite rilevanti ai fini della concessione del contributo sono solo quelle non coperte da altre fonti, quali assicurazi |
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Art. 18 - Istituzione della sezione speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese1. Al fine di supportare finanziariamente le piccole e medie imprese, la Regione, per l'anno 2021, contribuisce ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionali |
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Capo III - Disposizioni per il sostegno alle politiche del lavoro |
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Art. 19 - Interventi in materia di politiche del lavoro1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), definisce un piano triennale di politiche del lavoro contenente gli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di seguito denominato Piano triennale. 2. La Giunta regionale adotta, per l'anno 2021, previo parere della Commissione consiliare competente, il programma annuale degli in |
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Art. 20 - Nuova indennità regionale per i lavoratori dipendenti1. La Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un'indennità forfettaria ai lavoratori dipendenti che: a) abbiano cessato di beneficiare dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della |
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Art. 21 - Indennità ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali1. La Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i lavoratori dipendenti che, nel periodo tra il 1° ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, risultino residenti nel territorio regionale e beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa statale per i lavoratori delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, compresi i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (FSBA) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di l |
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Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni per le famiglie e le politiche sociali |
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Art. 26 - Misure a sostegno delle famiglie1. Ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente corrente (ISEE corrente) in corso di validità nel 2021, è riconosciuto un contributo mensile, per due mesi, nelle seguenti misure: a) euro 200, per i nuclei composti da una sola persona, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 12.000; b) euro 400, per i nuclei composti da due persone, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 15.000, aumentati ad euro 600 qualora del nucleo faccia parte un soggetto individuato ai sensi del comma 3; c) euro 600, p |
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Art. 27 - Interventi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica1. Agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con un contratto di locazione attivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che rientrano nelle fasce di determinazione del canone di locazione corrispondente alla percentuale di valore al metro quadro di superficie convenzionale da applicare alle fasce ISE del 20 per cento, 40 per cento, 60 per cento e 80 per cento, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del canone di locazione rel |
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Art. 28 - Art. 29 - Omissis
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Capo VI - Altre disposizioni |
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Art. 30 - Inquadramento in materia di aiuti di Stato1. Gli aiuti disciplinati dagli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 e 24, sono concessi ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato"), della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime |
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Art. 31 - Struttura regionale temporanea di secondo livello, assunzioni straordinarie a tempo determinato e piattaforma telematica1. Alla concessione e all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9 provvede una struttura regionale temporanea di secondo livello, istituita con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), cui è preposto un funzionario di categoria D, individuato con le modalità di cui all'articolo 26, comma 2, ultimo periodo della medesima legge regionale, e cui è assegnato, temporaneamente e d'ufficio, il personale di altre strutture regionali non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le ulteriori unità necessarie di personale a tempo determinato, reclutato con le modalità di cui al comma 2. |
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Art. 32 - Disposizioni comuni1. Ferma restando la disciplina in materia di controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, prev |
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TITOLO III - Altre disposizioni finanziate con l'avanzo di amministrazione 2020 |
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Capo I - Disposizioni urgenti in materia di sanità, di istruzione, di bilancio e di procedure assunzionali |
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Art. 33 - Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Disposizioni in materia di realizzazione del nuovo polo universitario1. La Regione, al fine di dare copertura finanziaria alla richiesta della Société Infrastructures Valdotaìnes s.r.l. (S.I.V) di maggiori risorse necessarie all'adesione all'accordo bonario relati |
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TITOLO IV - Omissis
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TITOLO V - Variazioni compensate al bilancio di previsione 2021/2023 |
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Capo I - Agevolazioni fiscali e nuove autorizzazioni di spesa |
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Art. 42 - Esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 20211. Per il periodo di imposta 2021, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino |
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Art. 43 - Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Rimborso chilometrico agli addetti idraulico-forestali per le annualità dal 2011 al 20191. Agli addetti idraulico-forestali dipendenti dall'Amministrazione regionale nelle annualità dal 2011 al 2019 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento dei rimborsi chilometrici connessi all'utilizzo del mezzo proprio nelle suddette annualità, con riferimento agli articoli 15 e 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e 30 del Contratto integrativo regi |
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Art. 50 - Omissis
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Capo II - Omissis
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TITOLO VI - Disposizioni varie, modificazioni di autorizzazioni di spesa e disposizioni finali |
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Capo I - Disposizioni in materia di contabilità, attività turistico-ricettive commerciali e urbanistica |
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Art. 53 - Disposizioni in materia di variazioni di bilancio relative a spese di personale. Modificazione alla L.R. 12/20201. Il comma 7 dell'articolo 4 della L.R. 12/2020 è sostituit |
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Art. 54 - Omissis
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Art. 55 - Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali. Differimento di termini1. Per i mutui concessi, ai sensi della L.R. 19/2001, dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2021, i termini previsti dall'articolo 7, comma 3-bis, e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, della medesima legge regionale sono differiti di dodici mesi. |
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Art. 56 - Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. Modificazioni alla L.R. 8/20201. Al comma 7 dell'articolo 78 della L.R. 8/2020 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al comma 6 aventi carattere temporaneo sono assentiti sino al 31 luglio 2025.". 2. All'articolo 79 della L.R. 8/2020, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il periodo di validità, compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma |
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Art. 57 - Semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana |
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Capo II - Omissis
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Capo III - Variazioni al bilancio e disposizioni finali |
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Art. 61 - Art. 63 - Omissis
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Art. 64 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il gi |
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Allegato a) - Allegato v) - Omissis
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