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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 30/05/2022, n. 7
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- L.R. 19/12/2023, n. 25
- L.R. 21/12/2022, n. 32
- L.R. 01/08/2022, n. 18
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste al fine di: a) assicurare un’azione ge |
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Art. 2 - (Competenze regionali)1. La Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di pianificazione dell’uso della risorsa idrica e di tutela della stessa, ivi compresa l’individuazione dei criteri per la determi |
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Art. 3 - (Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato)1. Al fine di monitorare la piena attuazione degli obiettivi di gestione della risorsa idrica di cui alla presente legge, e di fornirne la dovuta informazione alla collettività, è istituito, presso la Regione, l'Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato, di seguito denominato Osservatorio. 2. L’Osservatorio, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), svolge, su scala regionale, le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti: |
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CAPO II - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
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Art. 4 - (Delimitazione dell’ATO)1. Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell’adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regio |
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Art. 5 - (Organizzazione del servizio idrico integrato)1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale EGA, ai sensi dell’articolo 147 del d.lgs. 152/2006, ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull’intera Regione, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, provvedendo con le risorse finanziarie di cui all’articolo 8, in particolare, a: a) attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione |
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Art. 6 - (Gestione del servizio idrico integrato)1. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del principio di uni |
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Art. 7 - (Tariffa del servizio idrico integrato)1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. 2. La Giunta regionale, su proposta dell’E |
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Art. 8 - (Risorse finanziarie)1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito del servizio idrico integrato e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, l’EGA utilizza le risorse a sua disposizione nell’ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idr |
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CAPO III - MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI |
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Art. 9 - (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)1. L’articolo 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente: “Art. 99 - (Definizione) 1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Regione n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato. 2. I Comuni e la Regione possono delegare al BIM l’esercizio di funzioni e di servizi di rilevanza sovracomunale, la cui regolamentazione è disciplinata da |
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Art. 10 - (Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4)1. Nel titolo della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d’Aosta), le parole: “amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines” sono sostituite dalle s |
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Art. 11 - (Modificazioni alla l.r. 35/2021)1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 35/2021, le parol |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 12 - (Disposizioni transitorie e finali)1. In sede di prima applicazione, il BIM approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano d’Ambito, stabilendo le modalità e i tempi di subentro del gestore unico alle attuali gestioni, nonché le modalità e i tempi di subentro dell’EGA nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, delle Autorità di sub-ATO preesistenti e dei Comuni. Nell’ipotesi di affidamento diretto della gestione a favore di società interamente pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, al fine di garantirne l’immediata operatività, si provvede al reperimento delle risorse umane necessarie, coerentemente con il modello |
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Art. 13 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la l.r. 27/1999; b) l’articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali); c) l’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del Servizio idrico integrato)); |
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Art. 14 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili |
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Art. 15 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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