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L. R. Valle D'Aosta 30/05/2022, n. 8

Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
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Art. 1 - Finalità

1. Con la presente legge, la Regione assicura azioni volte a dare sostegno all'attuazione di una pluralità di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale

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Art. 2 - Interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Contributi straordinari all'ARER

1. Al fine di consentire la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in relazione alla rilevanza di tali interventi per la comunità valdostana, contributi straordinari finalizzati:

a) al finanziamento delle rate di un contratto di mutuo chirografario, con durata ventennale a partire dal 1° gennaio 2023, da stipulare tra l’ARER e l’Istituto finanziatore, per un importo massimo di annui euro 503.000; N1

b) al fina

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Art. 3 - Disposizioni in materia di personale

1. La gestione degli interventi di cui all'articolo 1 è assicurata per il tramite di una struttura di progetto di secondo livello, istituita con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ARER, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge re

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Art. 4 - Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 737.000 per l'anno 2022, in euro 967.000 per l'anno 2023, in euro 810.000 per l'anno 2024, in euro 719.000 per l'anno 2025, in euro 622.000 per l'anno 2026, in annui euro 524.000 a decorrere dall'anno 2027 e fino all'anno 2041 e in euro 21.000 per il 2042.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione d

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Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Region

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