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Delib. G.R. Valle D'Aosta 30/10/2009, n. 3014

Approvazione delle definizioni integrative, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e delle prescrizioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, 6 e 15, commi 1 e 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 R (Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttive 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59

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Allegato A
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DEFINIZIONI

Categoria dell’edificio: la categoria attribuita in base alla destinazione d'uso prevista all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 R, (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edif

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APPENDICE - CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DEL DPR 26 AGOSTO 1993, N. 412

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

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Allegato B - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI EDIFICI
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I requisiti minimi e le prescrizioni del presente allegato si applicano ai casi di cui all’articolo 3 comma 1 della l.r. 21/2008, così differenziati:

1) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demoli

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Art. 2 - Requisiti e prescrizioni

1. Per tutte le categorie di edifici, così come definite nell’Allegato A, nei casi previsti all’articolo 1, commi 1), 2) e 3) è necessario verificare, in sede progettuale, che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) risulti minore del relativo valore limite. Tali valori limite, differenziati per diverse destinazione d’uso e zona climatica, sono riportati in Appendice, punto 1, tabelle 1 e 2.

2. Nei casi di cui all’articolo 1, commi 1), 2) e 3) è necessario calcolare, in sede progettuale, l’indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (EPe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300-1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso. Si deve inoltre verificare che tale indice sia inferiore o uguale ai valori riportati in Appendice, punto 2, tabella 3.

3. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 4), si applica quanto previsto alle lettere seguenti:

a) per tutte le categorie di edifici il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in Appendice, punto 3, tabella 4, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 4, devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media, parete corrente più ponte termico. Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 4, con riferimento alla superficie totale di calcolo;

b) per tutte le categorie di edifici, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in Appendice, punto 3, tabelle 5 e 6, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nelle tabelle 5 e 6 devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media, parete corrente più ponte termico. Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli di cui alle tabelle 5 e 6 sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno;

c) per tutte le categorie di edifici, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati in Appendice, punto 4, tabelle 7 e 8. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno.

4. Per tutte le categorie di edifici, nei casi di cui all’articolo1, commi 5) e 6), si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore o uguale al valore limite, secondo quanto riportato nell’Appendice, punto 5. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica, così come definita in Allegato A, una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

5. Per tutte le categorie di edifici, nel caso di cui all’articolo 1, comma 6), si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 4, qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) i nuovi generatori di calore a comb

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APPENDICE - PARAMETRI TECNICI PER I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Parte di provvedimento in formato grafico

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