Delib. G.R. Valle D'Aosta 20/08/2010, n. 2236 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Valle D'Aosta 20/08/2010, n. 2236

Approvazione, ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di accreditamento di A) soggetti fisici abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici e B) soggetti ispettori.
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE

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A) Caratteristiche del procedimento di accreditamento dei certificatori energetici.

I. L’accreditamento è la modalità attraverso cui la Regione, mediante il COA ener

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B) Requisiti di ammissione al procedimento di accreditamento dei certificatori energetici.

I. Accedono al procedimento di accreditamento tutte le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale, laurea o diploma tale da consentire l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale che abiliti allo svolgimento di attività in materia di uso razionale dell’energia, di termotecnica e di energetica;

b) effettiva iscrizione ad un ordine o collegio professionale della natura sopra richiamata;

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C) Articolazione del procedimento di accreditamento dei certificatori energetici, iscrizione all’elenco regionale ed abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la redazione dei certificati energetici

I. Il procedimento di accreditamento prevede la valutazione della richiesta, svolta attraverso la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, e, in caso di esito positivo, l’iscrizione all’elenco regionale e l’abilitazione delle credenzi

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D) Modalità di verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 10, comma 1, lettera bbis) della l.r. 21/2008.

I. La conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale é verificata attraverso accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali aventi sede nella Regione Valle d’Aosta e fuori di essa, effettuato secondo le indicazioni contenute nello schema di convenzione di cui all’allegato A della presente deliberazione;

3. di approvare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, le seguenti modalità di gestione del sistema di accreditamento dei certificatori energetici:

A) Pubblicizzazione dell’elenco dei certificatori energetici.

I. Il COA energia garantisce ampia pubblicizzazione dell’elenco dei certificatori energetici, primariamente attraverso il ricorso a tecnologie digitali, tali da consentire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

II. Il COA energia promuove la diffusione dell’elenco anche attraverso azioni informative mirate nonché nell’ambito delle iniziative di formazione ed informazione attribuitegli ai sensi dell’articolo 3, comma 3bis, lettera e), della l.r. 3/2006.

B) Obblighi di aggiornamento e comunicazione.

I. I certificatori energetici iscritti nel relativo elenco regionale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008, sono tenuti a comunicare le variazioni delle proprie coordinate anagrafiche nel termine massimo di 30 giorni, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico.

II. È altresì obbligo dei certificatori energetici comunicare tempestivamente al COA energia, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico, l’eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori di cui al presente pun

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