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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 06/05/2011, n. 1062
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 06/05/2011, n. 1062
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 06/05/2011, n. 1062
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia; vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione); visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia); visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 R(Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia); visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 R(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia); visto il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, recante la definizione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 R(Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazi |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato BParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato CParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE |
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1. Il portale energiaLa Regione, in collaborazione con il COA energia, provvede alla realizzazione e all’esercizio del “portale energia” che consenta la gestione delle procedure in materia di certificazione energetica degli edifici, l’implementazione del catasto energetico e la relativa elaborazione statistica dei dati. Per consentire un corretto accesso a tutti gli attori a diverso titolo coinvolti nel processo di certificazione energetica, il portale dovrà prevedere privilegi di accesso alle varie aree |
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2. Obblighi di dotazione dell’attestato di certificazione energeticaL'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto per tutti gli edifici di nuova costruzione, interessati da totale demolizione e ricostruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998. In tali casi: - il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire i sopralluoghi nella fasi salienti del cantiere; - l’attestato di certificazione deve essere consegnato in Comune ai fini dell’ottenimento del certificato di agibilità dell’edificio. Ai fini della certificazione energetica, si intende per nuova costruzione un edificio la cui richiesta di permesso di costruire sia stata presentata successivamente alla data di inizio di redazione degli attestati di certificazione energetica secondo le metodologie e il sistema regionale Beauclimat (20 luglio 2011). L’attestato di certificazione energetica deve essere altresì prodotto, a cura del venditore, nei casi di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari e messo a disposizione dell'acquirente. |
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3. Redazione dell’attestato di certificazione energeticaL'attestato di certificazione energetica può essere redatto esclusivamente da un soggetto iscritto nell’apposito elenco regionale dei certificatori energetici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 21/2008, di seguito “certificatore energetico” ed in conformità ai modelli riportati nell’allegato B. I certificatori energetici, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l.r. 21/2008, devono garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse. Attraverso l'asseverazione dell'attestato di certificazione energetica, il certifica |
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4. Validità ed aggiornamento dell’attestato di certificazione energeticaL’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di dieci anni a decorrere dalla data di validazione del certificato, cioè dal rilascio del codice identificativo univoco dal portale energia. La validità del |
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5. Targa energeticaLa targa energetica riporta la classe dell’edificio relativa all’indice di prestazione energetica globale e deve essere conforme al modello di cui all’allegato C alla presente deliberazione. Sono previste due tipologie di targa, una per le classi A e A+ e una per le classi B, C, D, E, F, G. La dimensione della |
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6. Catasto energeticoIn attuazione dell’articolo 12 della l.r. 21/2008 R, la Regione, avvalendosi del COA energia, gestisce, aggiorna ed implementa il catasto energetico degli edifici, al fine di co |
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