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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 07/06/1999, n. 12
L. R. Valle D'Aosta 07/06/1999, n. 12
- L.R. 28/04/2022, n. 3
- L.R. 25/02/2013, n. 5
- L.R. 23/04/2012, n. 12
- L.R. 29/03/2007, n. 4
- L.R. 23/12/2004, n. 36
- L.R. 15/03/2001, n. 6
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Oggetto e finalità della legge)1. In conformità agli articoli 2, comma primo, lettera t), 3, comma primo, lettera a), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e alla normativa europea e statale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, la presente legge disciplina i principi che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio regionale. N21 1-bis. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, l'aper |
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Art. 1-bis - (Indirizzi regionali sulla rete distributiva) |
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Art. 2. - (Articolazione degli indirizzi regionali e procedure di consultazione) |
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Art. 3. - (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)1. Non possono esercitare l'attività commerciale coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). |
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Art. 3-bis - (Orari) |
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Art. 4. - (Esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendite presso il domicilio dei consumatori)1. Sono soggette a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), le seguenti attività: |
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Art. 4-bis - (Cessazione e sospensione dell'attività)1. L'esercizio di una delle |
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Art. 5. - (Medie e grandi strutture di vendita)1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, nel rispetto delle determinazioni assunte nel piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) e degli indirizzi di cui all'articolo 1bis, dallo sportello unico competente per territorio ai sensi dell' |
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Art. 6. - (Commercio su aree pubbliche)1. Le disposizioni di attuazione della presente legge, in materia di commercio su aree pubbliche devono tendere ai seguenti obiettivi: a) riordino delle fiere e dei mercati e o |
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Art. 7. - (Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le medie e le grandi strutture di ven |
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Art. 8. - (Disposizioni di carattere urbanistico)1. Il piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) stabilisce, tra gli altri parametri urbanistici ed edilizi, le quantità minime di spazi di verde attrezzato, di rispetto e di parcheggio d'uso pubblico, di cui devono essere dotate le grandi strutture di vendita e quelle medie. Le quantità di tali spazi sono determinate in relazione alla situazione ambientale locale e, comunque, nel rispetto dei valori minimi seguenti: a) spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita; |
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Art. 9. - (Individuazione e promozione dei centri storici)1. Ai fini della presente legge, sono considerati centri storici gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario e ambientale identificati dall'articolo 36 delle norme di a |
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Art. 10. - (Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale) |
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Art. 11. - (Osservatorio regionale del commercio e del turismo) |
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Art. 11-bis - (Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale) |
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Art. 11-ter - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui agli articoli 4, comma 1, o 5, commi 1 e 2, senza, rispettivamente, aver presentato la SCIA o aver ottenuto l’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamen |
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CAPO II - STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE, PROFESSIONALE ED ECONOMICO |
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Art. 12. - (Sviluppo e rivitalizzazione dei centri minori)1. In conformità a quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 114/1998, la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la rivitalizzazione dei Comuni montani minori, specie di media ed elevata altitudine e minore interesse turistico, per garantire in essi la presenza di un servizio distributivo minimo alla popolazione residente ed incentivandone la valorizzazione turistica, favorisce e agevola in essi la costituzione di centri polifunzionali di servizio. N1 |
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Art. 13. - (Attività di formazione per operatori commerciali)1. La Regione, sentite le associazioni del settore, promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale, di politiche attive del lavoro, di formazione e servizi all'impiego. 2. L'attività formativa regionale prevista all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 si ispira ai seguenti principi generali: a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi; b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con |
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Art. 14. - (Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico. |
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Art. 14-bis - (Vendite promozionali)1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di prom |
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CAPO III - VENDITE STRAORDINARIE |
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Art. 15. - (Vendite di liquidazione)1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere, in breve tempo, i suoi prodotti, qualora ricorrano i seguenti casi: a) cessazione dell'attività commerciale; b) cessione d'azienda; c) trasferimento dell'attività commerciale in altri locali; |
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Art. 16 - (Vendite di fine stagione o saldi)1. Per prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima; c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio; |
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Art. 17. - (Disposizioni comuni)1. Nelle vendite straordinarie è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto. N43 2. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingan |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 18. - (Disposizioni transitorie e finali)1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono: a) alla ricognizione dei principali dati e delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio e delle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita ed alla rete distributiva dei centri storici; b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui agli articoli 4 e 9; c) |
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Art. 18-bis - (Rinvio) |
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Art. 19. - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazi |
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