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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 23/05/2011, n. 12
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA SERVIZI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Il presente titolo disciplina l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative relative all’avvio e all’esercizio di attività produttive di beni e di servizi, ivi compresa la prestazione dei servizi di cui alla direttiva |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) agenzia per le imprese: il soggetto privato, accreditato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, R che svolge le funzioni di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008; |
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Art. 3 - (Funzioni dello sportello unico ed ambito di applicazione)1. Lo sportello unico costituisce l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale in relazione a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche riguardanti le attività produttive, fatte salve le competenze della Chambre, in riferimento alle procedure connesse alla ComUnica, e delle agenzie per le imprese. 2. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative relative ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e concernenti: a) la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l’avvio di impianti produttivi di beni e di servi |
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Art. 4 - (Titolarità delle funzioni e gestione dello sportello unico)1. Le funzioni amministrative di cui all’articolo 3 sono attribuite ai Comuni, i quali le possono esercitare in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale |
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Art. 5 - (Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche)1. In relazione ai procedimenti di cui all’articolo 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalità telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto produttivo. 2. Lo sportello unico provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte |
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Art. 6 - (Sistema informativo dello sportello unico)1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva servizi e in conformità alle regole tecniche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definite dalla normativa statale vigente, la Regione, al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire un’economia di spesa, realizza e gestisce direttam |
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Art. 7 - (Altri compiti dello sportello unico)1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 3, lo sportello unico svolge i seguenti compiti: |
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Art. 8 - (Strumenti per l’esercizio coordinato delle funzioni)1. Al fine di coordinare le funzioni di cui all’articolo 3, è istituito, presso il CPEL, un Comitato di indirizzo e coordinamento, composto da almeno un rappresentante designato da ogni amministrazione pubblica coinvolta nei procedimenti di cui all’articolo 3. Per gli enti locali è designato un unico rappresentante dal CPEL, che assicura le funzioni di segreteria del Comitato. 2. Ai sensi dell’articolo 9, comm |
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Art. 9 - (Procedimento automatizzato)1. Nei casi in cui i procedimenti amministrativi di cui all’articolo 3 siano soggetti a SCIA, la segnalazione è presentata allo sportello unico. 2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla ComUnica, è presentata alla Chambre, presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente, con modalità telematiche, allo sportello unico, il quale rilascia ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli di cui ai commi 4 e 5. |
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Art. 10 - (Procedimento ordinario)1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 9, la domanda di avvio del procedimento, unitamente alla documentazione necessaria ai fini istruttori, è presentata allo sportello unico che trasmette alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento la documentazione necessaria per il rilascio dei pareri di loro competenza, da comunicarsi entro il termine previsto dalle normative di settore. Acquisiti i predetti pareri, lo sportello unico adotta, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento conclusivo. |
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Art. 11 - (Agenzia per le imprese)1. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il soggetto interessato può avvalersi dell’agen |
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Art. 12 - (Chiarimenti tecnici)1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto produttivo, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell&rsq |
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Art. 13 - (Inizio e chiusura dei lavori)1. Nel caso di esecuzione di lavori, il soggetto interessato comunica allo sportello unico l’inizio e l’ultimazione dei medesimi trasmettendo, tra l’altro, le dichiarazioni e i certificati richiesti dalla normativa vigente attestanti, in particolare, la conformità dell’ |
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Art. 14 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: |
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Art. 15 - (Disposizioni transitorie)1. Le disposizioni di cui alla l.r. 11/2003 si applicano ai procedimenti già avviati ma non |
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Art. 16 - (Disposizioni finanziarie)1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione del presente titolo è determinato in annui euro 1.103.000 a decorrere dall’anno 2011. 2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013: |
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TITOLO II - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI |
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Art. 17 - (Modificazioni all’articolo 3)1. Il secondo e terzo periodo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 R (Nuove disposizioni in |
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Art. 19 - (Modificazioni all’articolo 5)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 19/2007 è sostituita dalla seguente: “a) in pendenza dell’acquisizione delle va |
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Art. 20 - (Modificazioni all’articolo 7)1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 19/2007, le parole: “ai sensi degli articoli 8 e 63, comma 2, della |
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Art. 26 - (Sostituzione dell’articolo 22)1. L’articolo 22 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - (Segnalazione certificata di inizio attività) 1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nulla osta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilasci |
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Art. 28 - (Modificazioni all’articolo 24)1. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 19/2007, le parole: “L’Amministrazi |
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Art. 32 - (Disposizione di coordinamento)1. Fatta salva la normativa regionale vigente in materia di edilizia, dalla data di entrata in vigore della presente legge le espressioni: “dichiarazione di inizio attività” e “DIA”, ovunque ricorrano nelle leggi o nei |
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