Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 15/03/2001, n. 6 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 25/02/2013, n. 5, così recitava:

“Art. 11-bis (Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale) — 1. L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;

b) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;

c) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;

d) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;

e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

g) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;

h) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;

i) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);

j) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;

k) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e le Pro loco;

l) un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta;

m) un rappresentante del mondo sportivo designato dal Comitato regionale CONI.

2. La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.

4. L'Osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.

5. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio stesso.

6. Alle riunioni dell'Osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'Osservatorio medesimo.

7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.

8. L'Osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti.”

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