Articolo modificato dall'art. 4, commi 1-4, della L.R. 15/03/2001, n. 6 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 25/02/2013, n. 5, così recitava:

“Art. 11. (Osservatorio regionale del commercio e del turismo) — 1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, con sede presso la struttura regionale competente in materia di commercio.

2. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con l'apporto dei Comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998;

b) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

c) fornire le basi conoscitive per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali;

d) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e del turismo.

3. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

4. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, provvede a:

a) promuovere indagini e ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica;

b) collaborare all'elaborazione e all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento, in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati, la cui struttura e modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;

c) pubblicare un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;

d) esprimere pareri sui programmi promozionali della Regione, favorendone il raccordo con analoghe iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;

e) predisporre annualmente il programma della propria attività per l'anno successivo.

5. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale e del turismo.

6. Abrogato”

Dalla redazione