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231757245999
Art. 3. -
(Contenuti e finalità del PRAE)
1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato PRAE.
2. Obiettivo del PRAE è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano urbanistico territoriale.
3. Il PRAE contiene:
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231757246000
Art. 4. -
(Approvazione del PRAE)
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l'approvazione. N2
2. Il PRAE, approvato dal Consiglio regionale, ha validità "decennale"N2 e può essere aggiornato ogni due anni.
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1. L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.
2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:
a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;
b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;
c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;
d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;
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231757246002
Art. 5 bis -
(Accertamento dei giacimenti di cava)
1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis.
2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.
3. Il comune esamina la richiesta di accertamento N22 in relazione:
a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;
b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;
c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;
d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;
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231757246003
Art. 6. -
("Ricomposizione e compensazione ambientale")
1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.
2. Il progetto definitivo di cui all'art. 7, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:
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231757246004
Art. 7 -
(Procedimento per l'approvazione del progetto)
1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto, in conformità con le norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e con le disp
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231757246005
Art. 8. -
(Autorizzazione)
1. La coltivazione dei giacimenti di cava "per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all'articolo 8 bis"N2 è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dal l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7.
2. Autorizzazione ha per oggetto:
a) l'attività di estrazione;
b) la ricomposizione ambientale;
c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;
d) le strade di cantiere.
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231757246008
Art. 8 quater. -
(Attività estrattive in deroga)
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231757246009
Art. 9. -
(Subingresso nelle coltivazioni)
1. L'autorizzazione "o concessione"N2 ha natura personale e non può essere trasferita a terzi.
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1. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell’istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).
2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno:
a) avere durata pari alla durata dell’autorizzazione;
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231757246011
Art. 11. -
(Adempimenti connessi con l'autorizzazione)
1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di:
a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;
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231757246012
Art. 12 -
(Contributo per la tutela dell'ambiente)
1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell’autorizzazione o della concessione alla “Regione” N15 sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:
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231757246013
Art. 13. -
(Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione)
1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia, "per i provvedimenti di rispettiva competenza".N2
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231757246014
Art. 14. -
(Funzione di vigilanza e di polizia mineraria)
1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate "dalle province".N2
1 bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell'attività di vigilanza sono trasmessi al Comune interessato al fine dell'adozione dei provvedimenti “di cui all’articolo 15".
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231757246015
Art 15. -
(Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)
1. Il Comune territorialmente competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento, qualora:
a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;
b) il titolare dell'autorizzazione non adempia agli obblighi di cui all'art. 11 comma 1 lett. a), b), d) ed f) e comma 2; N2
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231757246016
Art. 16. -
(Revoca dell'autorizzazione)
1. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, l'Autorità di vigilanza può diffidare il
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231757246017
Art. 17. -
(Sanzioni)
1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 comporta:
a) l'aumento del contributo “in misura pari al cinque per cento” N9 qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo “in misura pari al quindici per cento” N9 quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
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231757246019
Art. 18 bis -
(Norme regolamentari di attuazione)
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231757246020
Art. 18 ter. -
(Valorizzazione di materiali assimilabili)
1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell'opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse.
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231757246021
Art. 18 quater. -
(Ricerca e innovazione)
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231757246022
Art. 18
quinquies. - (Consorzi volontari)
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231757246024
Art. 19. - (Norme
transitorie e procedimenti pendenti)
a) piani attuativi, di cui al Titolo Il della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta
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Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
ISBN: 9788862193801
CON 10 ESEMPI COMPLETI DI OPERE SANABILI E RELATIVE PROCEDURE
Inquadramento e analisi del DL Salva Casa - Condoni edilizi e sanatorie - Soluzione delle casistiche più frequenti - Esempi di opere sanabili e relative procedure - Aspetti di competenza dei professionisti tecnici
ISBN: 9788862193795
D.L. 29/05/2024, N. 69 AGGIORNATO ALLA L. 24/07/2024, N. 105
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
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Guida alle dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni immobiliari e richieste di bonus
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