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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 17/02/2005, n. 3
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- Reg. R. 27/10/2021, n. 7
- Reg. R. 01/03/2019, n. 4
- Reg. R. 30/12/2013, n. 8
- Reg. R. 10/07/2006, n. 10
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) attività di cava o attività estrattiva: “attività industriale che prevede” N9 i lavori di escavazione dei materiali di cava e di ricomposizione ambientale delle aree di cava di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 2/2000 da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali; b) area di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio; b-bis) area di giacimento di cava: ambito estrattivo riconosciuto coltivabile nel rispetto delle previsioni ed indicazioni del Piano regionale attività estrattive (PRAE) a seguito della procedura di accertamento di cui all’articolo 5 bis della l.r. 2/2000, all’interno del quale possono essere richieste le autorizzazioni di cui all’ |
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TITOLO II - ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI DI CAVA |
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Art. 3. - (Accertamento dei giacimenti)1. L'accertamento di cui all'articolo 5 bis della l.r. 2/2000 è effettuato nel rispetto dei criteri e modalità del PRAE: |
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Art. 4. - (Domanda di accertamento)1. La domanda di accertamento dei giacimenti di cui all'articolo 3 contiene: a) le generalità del richiedente; b) le caratteristiche dei previsti interventi di cava, dei terreni interessati, dei materiali di cava presenti, delle attività di lavorazione e/o trasformazione; qualità, quantità e destinazione d'uso dei prodotti di cava; la localizzazione di ciascun impianto di prima lavorazione o industria di trasformazione cui sono conferiti i prodotti di cava, la descrizione e le caratteristiche della viabilità interessata; c) la previsione di durata di coltivazione del giacimento sulla base delle esigenze degli impianti o delle industrie di cui alla lettera b); d) la proposta di destinazione d'uso finale dell'area estrattiva al termine della coltivazione, compreso l'eventu |
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Art. 5 - (Studio preliminare ambientale)1. Lo studio pr |
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Art. 6. - (Accertamento di giacimenti di cave attive)1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave attive di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) relativa ai giacimenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) contiene: a) lo stato di avanzamento delle attività di escavazione e ricomposizione ambientale previste nell’autorizzazione di cava vigente, con riferimento alle singole fasi e lotti di coltivazione previsti nel progetto approvato; b) l’estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall’attività di cava e residu |
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Art. 6 bis - (Ampliamento di giacimento riconosciuto)1. La domanda di accertamento finalizzata all’ampliamento di giacimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c bis) può essere presentata nei seguenti casi: a) quando lo sfruttamento del giacimento di cava originariamente riconosciuto sia stato completato per almeno il settanta per cento del suo volume utile e siano state sottoposte positivamente alla procedura di cui all’articolo 13 della l.r. 2/2000 le porzioni di cava completate e non interessate dall’ampliamento richiesto; |
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Art. 7. - (Accertamento di giacimenti di cave dismesse)1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave dismesse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), N2 contiene: a) lo stato dei luoghi dell'area di cava dismessa; |
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Art. 7 bis - (Elenco cave dismesse)1. La Giunta reg |
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Art. 8. - (Domanda di accertamento di nuovi giacimenti)1. La domanda di accertamento di nuovi giacimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), contenente quanto stabilito all'articolo 4, comma 1, può essere presentata nei seguenti casi: a) giacimenti di minerali da destinare all’approvvigionamento di stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale per la produzione di laterizi, cemento, calce o macinati ad uso industriale, nonché giacimenti di pietre ornamentali “, monumentali e di argille ad uso cosmetico o artistico” |
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Art. 9. - (Esame e deposito delle domande)1. Il comune competente verificata la completezza della documentazione presentata comunica al richiedente e “alla Regione l’inizio del procedimento, che si completa con la trasmissione di cui al comma 4. Il comune” N17 effettua l'esame della richiesta di accertamento in relazione a: a) stato di avanzamento delle opere di escavazione, dell'efficacia delle opere di recupero ambientale già realizzate o previste, della destinazione finale dell'area di cava, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave attive; b) stato dei luoghi rappresentato, la qualit |
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Art. 10. - (Conferenza di copianificazione)1. La “Regione” N19, ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 5 bis, comma 7, della l.r. 2/2000, sulla base della documentazione trasmessa redige un rapporto istruttorio “minerario” N11 da cui risulti: a) la tipologia dell'accertamento e dell'intervento previsto; b) la localizzazione del giacimento, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e di strumenti di pianificazione generale, provinciale o regionale; c) l'esistenza e la coltivabilità delle risorse; |
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Art. 11 - (Verifica di compatibilità ambientale)1. La verifica di compatibilità ambientale tiene luogo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 19 del d.lgs. 152/2006 e nei casi di cui all’articolo 5, commi 4 e 5 della l.r. 2/2000 della valutazione di incidenza e del parere vincolante. |
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TITOLO III - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
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Art. 12. - (Istanza di autorizzazione)1. L'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva contiene: a) le generalità del richiedente; b) la dichiarazione di disponibilità dei terreni interessati dall'intervento di cava, l'estensione dell'area, la qualità e quantità dei materiali di cava, la prevista durata dell'intervento di cava; c) la destinazione d'uso dei prodotti di cava, la localizzazione di tutti gli impianti di prima lavorazione o trasformazione connessi o correlati all'attività di cava, la qualità e quantità dei materiali di cava destinati a ciascun impianto, la viabilità interessata, la frequenza del transito di mezzi pesanti; d) la destinazione finale dell'area di cava; |
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Art. 13. - (Progetto definitivo)1. Il progetto definitivo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g) è redatto da tecnici abilitati, ciascuno per le rispettive competenze, nel rispetto dei criteri e delle previsioni del PRAE e comprende almeno i seguenti elaborati: a) relazione geologica e geotecnica; b) rel |
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Art. 14. - (Relazione geologica e geotecnica)1. La relazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) deve fornire tutti gli strumenti utili alla progettazione della sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della l.r. 2/2000 e comprende almeno le seguenti attività: a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica; b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento: 1) alla presenza di falde idriche ed al loro regime, tenuto conto del livello medio e della massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno, all'esistenza di pozzi e sorgenti, degli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee stesse; |
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Art. 15. - (Relazione ecologica)1. La relazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area di intervento e della porzione di territorio comunque interessate, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale ove previsti che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi. Sulla base della descrizione dello stato delle componenti ambientali contenuta nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5 e di ulteriori indagini sull'area di cava e aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione è composta d |
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Art. 16. - (Relazione tecnica)1. La relazione tecnica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) descrive dettagliatamente: a) la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area d'intervento e sul circostante territorio, con particolare riguardo ai vincoli condizionanti di cui all'articolo 5, comma 6, della l.r. 2/2000, anche con stralci della normativa e di elaborati grafici di piani territoriali generali e di settore vigenti; b) le tecniche e modalità di escavazione e ricomposizione ambientale adottate, con specifico riferimento alla suddivisione dell'area di cava in fasi e lotti di coltivazione, superfici volumi e tempi di svolgimento di ciascuna attività; c) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantità di materiali estratti con indicati superfici e volumi del: 1) terreno agrario o vegetale; 2) materiale di scoperta; 3) materiale di scarto; |
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Art. 17. - (Computo metrico estimativo)1. Il computo metrico estimativo delle opere e dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale deve essere redatto utilizzando |
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Art. 18. - (Elaborati grafici e cartografie)1. Gli schemi grafici e gli elaborati cartografi illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento, sono costituiti: a) corografia generale costituita da estratto di Tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, con indicata l'area oggetto dell'intervento di cava, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse; b) planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni dell'intervento contenente il piano particellare delle proprietà interessate, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, perimetro e vertici dell'area di intervento, fasi e lotti di coltivazione; |
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Art. 19 - (Valutazione di impatto ambientale) |
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Art. 22. - (Concessioni)1. La concessione di coltivazione di giacimenti di cava è rilasciata su giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità |
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Art. 24. - (Subingresso nelle coltivazioni)1. Nel caso di cui all'art. 9 della l.r. 2/2000, la richiesta di sub |
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TITOLO IV - ADEMPIMENTI E VIGILANZA |
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Art. 25. - (Caposaldi)1. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto ad apporre caposaldi di riferimento dello stato di avanzamento dell'attivit |
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Art. 26. - (Perizia giurata)1. Alla perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 2/2000 è allegata una relazione che contiene: a) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto; b) la quantità dei volumi estratti come risultante dal calcolo di cui al comma 2, lettera d); c) la categoria di materiale di cava di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 2/2000; d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali assimilabili, rifiuti inerti e materiali utilizzati per la produzione di inerti e per le attività di ricomposizione ambientale. 2. Alla perizia giurata sono allegati, altresì, i seguenti documenti: |
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Art. 27. - (Garanzie patrimoniali)1. La garanzia di cui all'articolo 10, comma 1 della l.r. 2/2000 è prestata per la durata dei lavori di escavazione e ricom |
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Art. 28. - (Ultimazione dei lavori di cava)1. L'accertamento della ultimazione dei lavori di cava è effettuato nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 2/2000, salvo la necessità di eseguire le indagini di cui al comma 4. |
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Art. 29. - (Vigilanza)1. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 2/2000 concerne la verifica della regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato, comprese le eventuali prescrizio |
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Art. 30. - (Abrogazioni) |
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