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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 03/01/2000, n. 2
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- L.R. 15/01/2001, n. 3
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regional |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, |
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Art. 3. - (Contenuti e finalità del PRAE)1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato PRAE. 2. Obiettivo del PRAE è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano urbanistico territoriale. 3. Il PRAE contiene: |
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Art. 4. - (Approvazione del PRAE)1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l'approvazione. N2 2. Il PRAE, approvato dal Consiglio regionale, ha validità "decennale"N2 e può essere aggiornato ogni due anni. |
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Art. 5 - (Aree di cava)1. L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali. 2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti: a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico; b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata; c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara; d) ambiti di coltivazione delle acque minerali; |
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Art. 5 bis - (Accertamento dei giacimenti di cava)1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis. 2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava. 3. Il comune esamina la richiesta di accertamento N22 in relazione: a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1; b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse; c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio; d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave; |
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Art. 6. - ("Ricomposizione e compensazione ambientale")1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo. 2. Il progetto definitivo di cui all'art. 7, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede: |
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Art. 7 - (Procedimento per l'approvazione del progetto)1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto, in conformità con le norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e con le disp |
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Art. 8. - (Autorizzazione)1. La coltivazione dei giacimenti di cava "per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all'articolo 8 bis"N2 è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dal l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7. 2. Autorizzazione ha per oggetto: a) l'attività di estrazione; b) la ricomposizione ambientale; c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava; d) le strade di cantiere. |
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Art. 8 bis. - (Concessioni) |
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Art. 8 ter. - (Impianti connessi) |
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Art. 9. - (Subingresso nelle coltivazioni)1. L'autorizzazione "o concessione"N2 ha natura personale e non può essere trasferita a terzi. |
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Art. 10. - (Garanzie patrimoniali)1. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell’istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici). 2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno: a) avere durata pari alla durata dell’autorizzazione; |
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Art. 11. - (Adempimenti connessi con l'autorizzazione)1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di: a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale; |
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Art. 12 - (Contributo per la tutela dell'ambiente)1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto. 2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell’autorizzazione o della concessione alla “Regione” N15 sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate: |
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Art. 13. - (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione)1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia, "per i provvedimenti di rispettiva competenza".N2 |
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Art. 14. - (Funzione di vigilanza e di polizia mineraria)1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate "dalle province".N2 |
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Art 15. - (Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)1. Il Comune territorialmente competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento, qualora: a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato; b) il titolare dell'autorizzazione non adempia agli obblighi di cui all'art. 11 comma 1 lett. a), b), d) ed f) e comma 2; N2 |
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Art. 16. - (Revoca dell'autorizzazione)1. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, l'Autorità di vigilanza può diffidare il |
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Art. 17. - (Sanzioni)1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 comporta: a) l'aumento del contributo “in misura pari al cinque per cento” N9 qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo “in misura pari al quindici per cento” N9 quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; |
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Art. 18 - (Riutilizzo di rifiuti inerti)1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso delle risorse esistenti, il Piano reg |
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Art. 18 ter. - (Valorizzazione di materiali assimilabili)1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell'opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse. |
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Art. 18 sexies. - (Norma finanziaria)1. Il contributo previsto all'articolo 12 della presente legge è introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regiona |
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Art. 19. - (Norme transitorie e procedimenti pendenti)1. "Dopo l'adozione dei Piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni",N1 e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono approvare: a) piani attuativi, di cui al Titolo Il della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta |
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Art. 20. - (Abrogazioni)1. La legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 e la legge regionale 26 aprile 1985, n. 27, sono abrogate. 2. Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è abrogato. |
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