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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 30/10/2023, n. 15
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CAPO I - Omissis
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CAPO II - Modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) |
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Art. 2 - (Modificazione all’articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge reg |
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CAPO III - Omissis
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CAPO IV -Modificazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) |
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Art. 6 - (Modificazione all’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)1. Al comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 19 novembre |
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CAPO V - Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU)) |
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Art. 7 - (Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale |
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Art. 9 - (Modificazioni all’articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)1. All’articolo 8 della l.r. 6/2006 sono apportate le segue |
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Art. 10 - (Modificazione all’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 6/2006 |
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Art. 11 - (Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)1. Dopo l’articolo 10-ter della l.r. 6/2006 è inserito il seguente: “Art. 10-quater. - (Amministratore Unico) 1. L’Amministratore Unico dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell’ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell’incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L’Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustifica |
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Art. 12 - (Modificazione all’articolo 14-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 14-bis della l.r |
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Art. 13 - (Modificazione all’articolo 20-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)1. Al comma 1 dell’articolo 20-bis della l.r. 6/2006, l |
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Art. 14 - (Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)1. Dopo l’articolo 20-bis della l.r. 6/2006 sono inseriti i seguenti: “Art. 20-ter. - (Competenze della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, su proposta dell’Amministratore Unico: |
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Art. 15 - (Abrogazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6) |
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CAPO VI - Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacultura) |
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Art. 16 - (Modificazione all’articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)1. Al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 22 ottobre |
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Art. 17 - (Modificazione all’articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)1. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 15/2008, le parole: � |
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Art. 18 - (Modificazione all’articolo 36 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)1. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 15/2008, le parol |
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CAPO VII - Omissis
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CAPO VIII - Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria) |
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Art. 20 - (Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regi |
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CAPO IX - Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15) |
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Art. 21 - (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25) |
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CAPO X - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) |
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Art. 22 - (Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3) |
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Art. 23 - (Modificazioni all’articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)1. Alla rubrica dell’articolo 21 della l.r. 3/2010: a) le parole: “da invitare alle procedure negoziate” sono soppresse; b) le parole: “a centomila euro” sono sostituite dalle |
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Art. 24 - (Modificazioni all’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)1. Alla rubrica dell’articolo 26 della l.r. 3/2010: a) le parole: “da invitare alle procedure negoziate” sono soppresse; |
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Art. 25 - (Modificazione all’articolo 38 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 3/2010 |
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CAPO XI - Omisiss
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CAPO XII - Modificazione alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) |
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Art. 28 - (Modificazione all’articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)1. I commi 2 e 3-bis dell’articolo 11 della legge regionale 17 |
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CAPO XIII - Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) |
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Art. 29 - (Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)1. Al comma 2-bis dell’articolo 2 della legge regionale 13 giug |
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Art. 30 - (Modificazione all’articolo 11 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 10/2014, dopo le |
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Art. 31 - (Modificazione all’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)1. La lettera j-bis) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 10/2014, come inserita dal comma 2 dell’ |
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Art. 32 - (Modificazioni all’articolo 22-bis della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)1. Al comma 1 dell’articolo 22-bis della l.r. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 4/2022, dopo le parole: “di cui all’articolo 11” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al |
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Art. 33 - (Modificazione all’articolo 33 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)1. Il comma 1-ter dell’articolo 33 della l.r. 10/2014, come |
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Art. 34 - (Norma finale)1. Quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 22-bis |
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CAPO XIV - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) |
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Art. 35 - (Modificazione all’articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 118 della legge re |
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Art. 36 - (Modificazioni all’articolo 133 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Dopo l’alinea del comma 1 dell’articolo 133 della l.r. 1/2015, prima della lettera a), è inserita la seguente: |
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Art. 37 - (Modificazioni all’articolo 135 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Al comma 1 dell’articolo 135 della l.r. 1/2015 le parole |
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Art. 38 - (Norme finali)1. I Comuni adeguano la propria disciplina normativa a quanto previsto dall’articolo 36 della presente legge. |
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CAPO XV - Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) |
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Art. 39 - (Modificazioni all’articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Il comma 7 dell’articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in mat |
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Art. 40 - (Modificazione all’articolo 39 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41 - (Modificazione all’articolo 48 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 11/2015 è i |
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Art. 42 - (Abrogazione dell’articolo 49 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. L’articolo 49 della l.r. 11/2015 è abrogato. |
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Art. 43 - (Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Dopo l’articolo 83 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti: “Art. 83-bis - (Comitato Regionale di Valutazione (C.RE.VA.)) 1. È istituito il Comitato regionale di valutazione, di seguito denominato C.RE.VA., organismo nominato dalla Giunta regionale per il supporto nella valutazione delle politiche in ambito socio sanitario, al fine di assicurare la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale con l’erogazione di servizi socio assistenziali di qualità alla cittadinanza. |
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Art. 44 - (Modificazioni all’articolo 102 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 102 della l.r. |
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Art. 45 - (Sostituzione dell’articolo 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. L’articolo 104 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 104 - (Gestione del trasporto sanitario) 1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza. 2. Il trasporto sanitario può essere svolto da soggetti pubblici o privati autorizzati secondo la normativa regionale vigente. Il trasporto sanitario effettuato per conto e a carico del servizio sanitario regionale è affidato a soggetti pubblici o privati accreditati secondo la normativa regionale vigente. |
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Art. 46 - (Modificazioni all’articolo 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Alla lettera a) del comma 1-ter dell’articolo 117 della |
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Art. 47 - (Modificazioni all’articolo 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 1 dell’articolo 118 della l.r. 11/2015, dop |
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Art. 48 - (Norme transitorie e finali)1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 104, comma 9 della l.r. 11/2015, come stabilito dalla presente legge. 2. I pro |
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CAPO XVI - Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) |
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Art. 49 - (Modificazioni all’art. 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), dopo le parole: “all’articolo 116” sono aggiunte le seguenti: “o nelle zone idonee in base alle carat |
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Art. 50 - (Modificazioni all’articolo 107 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)1. Al comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 12/2015, le |
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CAPO XVII - Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull’amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) |
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Art. 52 - (Modificazione all’articolo 28, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)1. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 4 dicembre |
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CAPO XVIII - Modificazioni alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) |
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Art. 53 - (Modificazione all’articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1)1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regi |
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Art. 54 - (Modificazione all’articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1)1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 1/2022, le parole: |
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CAPO XIX - Modificazioni alla legge regionale 23 marzo 2022, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)) |
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Art. 55 - (Modificazione all’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4)1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 20 |
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Art. 56 - (Abrogazione alla legge regionale 23 marzo 2022, n. 4)1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 4/2022 è abrogato |
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CAPO XX - Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)) |
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Art. 57 - (Modificazione all’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale |
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Art. 58 - (Modificazioni all’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)1. All’articolo 8 della l.r. 1/2023 sono apportate le segue |
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Art. 59 - (Modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)1. All’articolo 11 della l.r. 1/2023 sono apportate le seguenti modificazioni |
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Art. 60 - (Modificazione all’articolo 12 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 1/2023 |
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Art. 61 - (Modificazioni all’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)1. All’articolo 13 della l.r. 1/2023 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 62 - (Modificazione all’articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)1. Al punto 1 della lettera d) del comma 1 dell’articolo 15 del |
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Art. 63 - (Modificazione all’articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)1. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 1/2023, le parole |
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CAPO XXI - Disposizioni finali |
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Art. 64 - Omissis
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Art. 65 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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20/12/2024
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