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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 21/01/2010, n. 3
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- Deliberaz. G.R. 28/12/2023, n. 1397
- L.R. 30/10/2023, n. 15
- L.R. 27/12/2018, n. 14
- L.R. 02/08/2018, n. 6
- L.R. 06/02/2015, n. 3
- Deliberaz. G.R. 04/08/2014, n. 1033
- Sent. Corte Cost. 11/02/2011, n. 43
- L.R. 12/02/2010, n. 9
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TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2 |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano: a) alla Regione Umbria, alle agenzie e agli enti da essa istituiti; |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE |
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Art. 3 - (Programmazione regionale)1. La Regione concorre al processo di programmazione statale e dell’Unione europea in materia di lavori e opere pubbliche e ne persegue gli o |
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Art. 4 - (Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione)1. L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a centomila euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. 2. Lo schema di |
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TITOLO III - LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI |
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Art. 5 - (Finanziamento di lavori pubblici)1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva singoli piani di settore per il finanziamento di interventi relativi a lavori e opere pubbliche e di pubblica utilità dei soggetti aggiudicatori presenti sul territorio. |
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Art. 6 - (Piani di settore)1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, concede un contributo finanziario comprensivo dell’onere per spese tecniche, dell’acquisizione dell’opera pubblica al patrimonio pubblico, dell’IVA e di altri eventuali oneri di legge. 2. I piani di settore relativi ai lavori e alle opere pubbliche e di pubblica utilità di cui all’articolo 5, sono attuati nel rispetto di procedure amministrative uniformi, indicate con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro sei me |
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TITOLO IV - COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI |
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Art. 7 - (Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici)1. È istituito presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici di seguito denominato Comitato tecnico. |
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Art. 8 - (Composizione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici)1. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 7 è composto dal Presidente e da undici membri, scelti tra esponenti del mondo accademico, professionale e della pubblica amministrazione, di alto profilo ed elevata esperienza nei campi di cui all’articolo 7, comma 3. Il Presidente e i membri fissi so |
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Art. 9 - (Procedura per il rilascio di pareri)1. La Regione acquisisce il parere di cui all’articolo 7 inerente le problematiche tecnico-amministrative e le perizie suppletive e di variante relative agli interventi regionali di cui allo stesso articolo 7. |
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TITOLO V - OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
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Art. 10 - (Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)1. È istituito, nell’ambito della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale. |
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Art. 11 - (Compiti dell’Osservatorio regionale)1. L’Osservatorio regionale svolge i compiti di competenza della Sezione regionale dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del d.lgs. 163/2006. Svolge, altresì, con riferimento ai lavori pubblici, compiti inerenti la raccolta dei dati sulle attività previste dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiv |
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Art. 12 - (Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza)1. La Giunta regionale, al fine di coordinare l’attività tecnico-amministrativa dei soggetti aggiudicatori, nonché a supporto degli operatori e della qualificazio |
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Art. 13 - (Aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza)1. L’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre. L’elenco aggiornato entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. |
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Art. 14 - (Formazione dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza)1. Per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza, la Giunta regionale si avvale di una Commissione di tecnici esperti in materia di lavori pubblici, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, così composta: a) un tecnico esperto in discipline tecniche designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente; b) cinque tecnici esperti in discipline tecniche designati dalla Giunta regionale, di cui tre individuati tra i dipendenti regionali e due esterni; c) un tecnico designato dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero competente; |
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TITOLO VI - NORME DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 15 - (Responsabile del procedimento)1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, unico per tutte le fasi. 2. Con specifico riferimento alla propria struttura organizzativa, le amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dell’unitario procedimento di attuazione dell’intervento, possono individuare sub procedimenti la cui responsabilità può essere posta in capo a soggetti diversi dal responsabile del pr |
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Art. 16 - (Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse)1. Le amministrazioni aggiudicatrici ripartiscono una somma non superiore al due per cento |
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Art. 17 - (Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti)1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla stipulazione, per intero ed a proprio |
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Art. 18 - (Costi della sicurezza nell’attività di progettazione)1. Fermo quanto previsto in materia di progettazione dalle norme statali, i soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito rel |
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Art. 19 - (Qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare)1. Nell’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, al fine |
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Art. 19-bis - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici) |
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Art. 21 - (Elenco regionale dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)1. N22 La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità per la gestione dell’Elenco regionale dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e i requisiti per l’iscrizione dei soggetti nello stesso. N17 2. La Regio |
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Art. 22 - (Attività di manutenzione)1. Fermo quanto previsto dalla normativa statale circa l’obbligo di predisposizione del piano di manutenzione dell’opera, le amministrazioni aggiudicatrici, nei capitolati, nei bandi e negli avvisi di gara, possono affidare, insieme alla realizzazione dell’opera pubblica, anche l’attività per un minimo di due anni, di manutenzione dell’opera stessa. L’attività di manutenzione affidata contestualmente alla realizzazione: a) non può superar |
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Art. 23 - (Costi della sicurezza nell’affidamento dei lavori pubblici)1. I soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito relativi alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, indicano specificamente e separatamente dall’importo dell’intervento, il costo della sicurezza, l’onere quota parte intera delle spese generali per la |
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Art. 24 - (Tracciabilità)1. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti a presentare offerte prevedono l’obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e affidatari comunque denominati, di indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, |
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Art. 25 - (Clausole dei capitolati speciali)1. I capitolati speciali prevedono l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare im |
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Art. 27 - (Qualità del lavoro e delle imprese)001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. N1 01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle respons |
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Art. 28 - (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)1. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dall’amministrazione aggiudicatrice ed è composta fino ad un massimo di cinque componenti esperti nello specifico settore di intervento, scelti prioritariamente tra il personale dipendente della stessa amministrazione aggiudicatrice. |
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Art. 29 - (Esecuzione in economia di lavori pubblici)1. Nessuna prestazione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico fissato dalla normativa statale per i lavori in economia. Non sono considera |
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Art. 30 - (Responsabile del procedimento di lavori pubblici in economia)1. Per la cura dell’affidamento in amministrazione diretta o in cottimo fiduciario e per |
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Art. 31 - (Esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione)1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, indi |
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Art. 31-bis - (Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa)1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazio |
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TITOLO VII - NORME PER LA QUALIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMITTENZA PUBBLICA |
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Art. 32 - (Interventi di particolare complessità)1. Le amministrazioni aggiudicatrici titolari di interventi di particolare complessità fi |
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Art. 33 - (Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali)1. La Regione, al fine di valorizzare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici, nonché di razionalizzare la spesa per la realizzazione degli interventi, favorisce il ricorso, da parte degli enti locali, all’esercizio associato delle funzioni amministrative e d |
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TITOLO VIII - NORME IN MATERIA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER I LAVORI PUBBLICI |
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Art. 34 - (Notifica preliminare e inizio lavori)1. Nei cantieri relativi a lavori pubblici il responsabile del procedimento trasmette per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, al Comitato Paritetico Territoriale (CPT), alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla |
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Art. 35 - (Documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori pubblici)1. Per gli appalti di lavori pubblici affidati sul territorio regionale i soggetti aggiudicatori verificano: a) al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il docu |
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Art. 36 - (Verifiche e controlli nei cantieri pubblici)1. La Regione, al fine del potenziamento e di un migliore coordinamento delle attività di controllo nei cantieri, promuove la stipula di convenzioni con i soggetti istituzionalmente preposti all’espletamento delle attività. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 contemplano anche le modalità delle attività di verifica e controllo che i soggetti istituzionalmente preposti espletano nei cantieri pubblici i cui lavori sono stati aggiudicati con ribassi che superano la media aritmetica, aumentata della percentuale individuata dal responsabile del procedimento prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte e |
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Art. 37 - (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici)1. Il responsabile dei lavori si reca in cantiere almeno una volta al mese e fa rilevare la sua presenza sul giornale dei lavori. Si accerta ogni settimana dell’andamento dei lavori. 2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente in capo ai soggetti coinvolti per la sicurezza |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, FINANZIARIE, TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 38 - (Norme regolamentari)1. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presenta legge adotta le norme regolamentari di cui: |
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Art. 39 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, sulla base delle elaborazioni dell’Osservatorio regionale, presenta, a partire dal mese di giugno 2011, alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sull’andamento del settore dei lavori pubblici. In particolare la relazione contiene informazioni in ordine alle procedure di scelta del contraente, ai criteri ed ai ribassi di aggiudicazione, ai tempi effettivi di realizzaz |
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Art. 40 - (Norma finanziaria)1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 8 comma 3, 11, 14 comma 4 e 21 comma 5 è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 120.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 04.1.001 denominata “Trasparenza negli appalti” (cap. 4989 n.i.) del bilancio |
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Art. 41 - (Norme transitorie e finali)1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, per i lavori pubblici realizzati sul territorio regionale la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile. 2. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasci |
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Art. 42 - (Abrogazioni di norme)1. La legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70 (Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche) è abrogata. |
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Allegato A - Elenco dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 21- Servizi attinenti al Sistema informativo Territoriale, all’urbanistica e alla paesaggistica; - Servizi attinenti alla progettazione e realizzazione di lavori e opere pubbliche, distinti nelle seguenti voci: progettazione edilizia architettonica; progettazione stradale; progettazione forestale-agronomica; |
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Allegato B - Elenco delle categorie di lavori pubblici di cui all’articolo 26- OG1: Edifici civili e industriali; - OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; |
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