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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 17/05/2013, n. 11
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- L.R. 26/11/2015, n. 17
- L.R. 02/04/2015, n. 10
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Con la presente legge, la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore. Nello specifico, la presente legge: a) detta norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) sopprime gli Ambiti Territor |
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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI |
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Art. 2 - (Ambito territoriale ottimale)1. L’intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale, ai sensi e pe |
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Art. 3 - (Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico - AURI)1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Le strutture e sedi dei disciolti ATI costituiscono le strutture operative territoriali decentrate dell'AURI. L’AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile. N28 |
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Art. 4 - (Organi dell’AURI)1. Sono organi dell’AURI: a) il Presidente; |
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Art. 5 - (Presidente)1. Il Presidente dell’AURI ha la rappresentanza legale dell’AURI stessa, ne promuove e coordina l’attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo dell’AURI e l'Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni e ne dirige i lavori; vigila sull’attuazione delle deliberazioni e sull’andamento complessivo degli uffici, esercita tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuiti allo stesso dalla presente legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione, e in |
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Art. 6 - (Consiglio direttivo)1. Il Consiglio direttivo dell’AURI è composto dal Presidente e dai Sindaci eletti dall’Assemblea di cui all’articolo 7, secondo le modalità previste dallo Statuto. 2. Il Consiglio direttivo, in particolare, provvede: a) all'adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo; N36 b) all'adozione e alla approvazione del Programma annuale delle attività e degli interventi; N37 c) all'adozione del Piano d'ambito per il servizio idrico di cui all'articolo 13 e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13-bis; N38 d) alla definizione delle procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché della durata de |
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Art. 7 - (Assemblea)1. L’Assemblea dell’AURI è composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione o assessori o consiglieri comunali da essi delegati ed è presieduta dal Presidente dell'AURI. N44 2. Il Presidente dell'AURI convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'AURI, convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche. N45 3. L’Assemblea, in particolare, provvede a: |
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Art. 8 - (Revisore unico dei conti)1. Il Revisore unico dei conti dell'AURI esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AURI. 2. Il Revisore unico viene individuato con atto del Consiglio direttiv |
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Art. 8-bis - (Direttore)1. L'AURI ha un Direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio direttivo ed individuato, nell'ambito di una procedura comparativa, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. 2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha ca |
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Art. 9 - (Statuto e regolamento di organizzazione)1. Il funzionamento e l’organizzazione dell’AURI sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione. 2. Lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell'AURI, predisposti dal Consiglio direttivo e adottati dall'Assemblea, nonché le modificazioni, sono approvati dalla Giunta regionale. N1 3. Lo Statuto disciplina le modalità di el |
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Art. 11 - (Articolazione organizzativa, risorse umane e strumentali dell’AURI)1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'AURI è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, |
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Art. 12 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo per l’esercizio delle competenze di cui alla presente legge. 2. In particolare, la Giunta regionale: a) elabora piani e programmi di settore; b) stipula accordi o intese con amministrazioni |
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Art. 13 - (Piano d’ambito per il servizio idrico)1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico è predisposto dal Direttore dell'AURI; è adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI stessa, nel rispetto dell'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, dell'articolo 10 del d.l. 70/2011 e dell' |
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Art. 13-bis - (Piano d'ambito e disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)1. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI nel rispetto dell'articolo 203, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. 2. Prima dell'approvazione, il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed alla normativa vigente in materia di r |
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TITOLO II-BIS - FORME DI COLLABORAZIONE |
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Art. 14-bis - (Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è istituita presso l'AURI la Consulta degli utenti per il servizio idrico e il servizio di gestione integrata dei rifiuti. 2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni de |
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Art. 14-ter - (Consulta dei gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti)1. In rappresentanza degli interessi dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale, è istituita presso l'A |
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TITOLO II-TER - VIGILANZA, SANZIONI E POTERI SOSTITUTIVI |
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Art. 14-quater - (Vigilanza e sanzioni) |
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Art. 14-quinquies - (Esercizio dei poteri sostitutivi)1. La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di accertata inerzia e grave inadempimento da parte dell'AURI, con specifico riferimento alle competenze ad essa attribuite in materia d |
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TITOLO III - SOPPRESSIONE DEGLI A.T.I. |
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Art. 15 - (Conferimento delle funzioni degli A.T.I.)1. Sono conferite all’AURI, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, le funzioni già esercitate dagli A.T.I. |
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Art. 16 - (Soppressione degli A.T.I.)1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 68 della l.r. 18/2011, sopprime gli Ambiti territoriali integrati di cui al Capo III del Titolo II della l.r. 23/2007, con le modalità di cui al presente articolo. |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 17 - (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte delle Unioni speciali di comuni)1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanz |
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Art. 18 - (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte dell’AURI)1. N10 2. N11 3. N12 4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle |
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Art. 19 - (Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti)1. I Piani d’ambito relativi agli A.T.I. di cui alla l.r. 23/2007 adottati alla data di insediamento di tutti gli organi dell’AURI di cui all’articolo 4 sono approvati dall’Assemblea di cui all’articolo 7. 2. Le previsioni de |
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Art. 21 - (Norma finale)1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata. N4 2. In materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti, dal momento del conferimento all’AURI delle funzioni ai sensi dell’articolo 16, comma 5, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi che fanno riferimento agli |
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