Comma abrogato dall’art. 10, comma 10, della L.R. 02/04/2015, n. 10, così recitava:

“3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della regione svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 8 il Sindaco del comune di dimensioni demografiche immediatamente inferiore.”

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