N73 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 31/07/2024, n. 10, così recitava:

"Art. 14 - (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)

1. L’articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - (Piano d’ambito e disposizioni per il servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è approvato dall’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), nel rispetto dell’articolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

2. Il Piano d’ambito di cui al comma 1 specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione all’evoluzione demografica ed economica dei territori.

3. Il Piano d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende un programma di interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il Piano d’ambito tiene conto della situazione esistente e stabilisce gli obiettivi da conseguire nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale di cui all’articolo 11. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d’ambito:

a) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell’intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;

b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 238, comma 6 del d.lgs. 152/2006;

c) le tariffe riferite ai servizi;

d) i criteri per l’assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto;

e) le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dal Piano regionale;

f) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative già presenti sul territorio;

g) l’individuazione, nel rispetto del Piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni;

h) le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione;

i) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato;

l) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 21 ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.

4. Il Piano d’ambito è di norma aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’AURI affida, nel rispetto della normativa vigente, le attività di:

a) gestione ed erogazione del servizio, che può essere comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ambito territoriale ottimale.

6. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’ambito.”.

2. L’articolo 14 della l.r. 11/2009 è abrogato."

Dalla redazione