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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 09/07/2007, n. 23
L. R. Umbria 09/07/2007, n. 23
L. R. Umbria 09/07/2007, n. 23
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/07/2007, n. 24
- L.R. 26/06/2009, n. 13
- L.R. 12/02/2010, n. 9
- L.R. 17/05/2013, n. 11
- L.R. 11/07/2014, n. 11
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TITOLO I - Finalità e obiettivi |
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Art. 1 - Finalità e obiettivi1. La Regione, con la presente legge adegua il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e allo Statuto regionale, perseguendo il massimo livello di valorizzazione delle autonomie locali, di cooperazione e di leale collaborazione tra le stesse. 2. La Regione, in particolare, persegue i seguenti obiettivi: |
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TITOLO II - Riforma del sistema regionale e locale |
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Capo I - Disposizioni generali in materia di assetto delle funzioni amministrative |
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Art. 2 - Funzioni amministrative dei Comuni1. I Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle relative all |
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Art. 3 - Funzioni amministrative delle Province1. Le Province esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle loro conferite con legge statale. 2. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla Regione, nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione, che richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale. 3. Le Province esercitano le funzioni di programmazione generale e set |
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Art. 4 - Potestà regolamentare1. La Regione esercita la potestà regolamentare in tutte le materie non attribuite alla compet |
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Art. 5 - Funzioni di programmazione in capo alla Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale e settoriale a scala regionale, promuov |
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Art. 6 - Funzioni di amministrazione attiva in capo alla Regione1. La Regione esercita le funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. |
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Capo II - Norme generali di riferimento per il conferimento delle funzioni amministrative |
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Art. 7 - Conferimento delle funzioni amministrative1. La Regione procede nelle materie di propria competenza, alla attribuzione ai Comuni e al conferimento |
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Art. 8 - Attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza1. Le funzioni amministrative sono attribuite al livello istituzionale più vicino al cittadino e secondo il principio di adeguatezza, t |
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Art. 9 - Attuazione dei principi di responsabilità e di differenziazione1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 7, avviene perseguendo l'obiettiv |
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Art. 10 - Attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità1. Nel conferimento delle funzioni amministrative la Regione persegue al massimo livello l'efficienza |
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Art. 11 - Attuazione del principio di integrazione delle politiche in ambiti territoriali1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle |
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Art. 12 - Esercizio associato delle funzioni comunali1. I Comuni possono sempre esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi |
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Art. 13 - Poteri normativi degli enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali, esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni |
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Art. 14 - Integrazione e concertazione in ambito regionale1. La partecipazione degli enti locali sugli atti della programmazione regionale è assicurata, |
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Art. 15 - Poteri di indirizzo e coordinamento |
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Art. 16 - Potere sostitutivo1. La Regione, in attuazione dell’articolo 27 dello Statuto regionale, nelle materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in |
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Capo III - Semplificazione istituzionale |
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Art. 17 - Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale |
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Art. 18 - Natura e funzioni dell'A.T.I. |
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Art. 19 - Ruolo dell'A.T.I. nei processi di sviluppo economico e sociale di livello sovracomunale |
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Art. 20 - Disposizioni in ordine al procedimento di istituzione dell'A.T.I. |
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Art. 21 - Organi dell'A.T.I. |
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Art. 22 - Statuto dell'A.T.I. |
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Art. 23 - Comunità montane1. Le Comunità montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti tra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 2. La legge regionale stabilisce: a) il numero massimo delle zone omogenee; |
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Capo IV - Disposizioni in ordine alle risorse in materia di funzioni conferite |
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Art. 24 - Patrimonio1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, dalla stessa utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni che vengono conferite agli enti locali, sono trasferiti agli enti destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse, senza vincolo di destinazione. 2. I beni immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'eserciz |
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Art. 25 - Trasferimento strutture organizzative e personale1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali. |
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Art. 26 - Finanziamento delle funzioni conferite1. Fino all'attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, la Regione garantisce le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite. 2. Le somme dest |
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Capo V - Decorrenza esercizio delle funzioni e strumenti a supporto del principio di leale collaborazione |
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Art. 27 - Decorrenza esercizio delle funzioni1. L'esercizio delle funzioni conferite è condizionato dall'effettivo trasferimento o messa a |
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Art. 28 - Strumenti di conoscenza e monitoraggio a supporto del sistema delle Autonomie locali1. La Regione e gli enti locali operano secondo il principio di leale collaborazione e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza. 2. La Regione promuove e predispone strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni a servizio del sistema delle autonomie, al fine di favorire l'esercizio delle funzioni conferite, sulla ba |
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TITOLO III - Unione Europea - Rapporti internazionali - Cooperazione interregionale |
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Capo I - Unione Europea |
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Art. 29 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario |
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Art. 30 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari |
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Capo II - Rapporti internazionali |
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Art. 31 - Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali |
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Art. 32 - Attività di rilievo internazionale della Regione |
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Art. 33 - Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato |
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Art. 34 - Strutture regionali per l'esercizio di attività esterne al territorio nazionale |
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Capo III - Cooperazione interregionale |
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Art. 35 - Intese con altre Regioni1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni la Regione può promuovere intese con altre |
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TITOLO IV - Riassetto normativo |
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Capo I - Semplificazione normativa e amministrativa |
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Art. 36 - Armonizzazione e semplificazione1. La Regione approva un programma di riordino normativo per: |
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Art. 37 - Disciplina dei procedimenti amministrativi, silenzio assenso, autocertificazione, posta elettronica1. La Regione, in attuazione dei principi recati dall’articolo 30 dello Statuto regionale, nelle materie di sua competenza regola i procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 29, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R e successive modificazioni e integrazioni. |
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Capo II - Formazione e innovazione |
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Art. 38 - Promozione della qualità nella Pubblica Amministrazione - Formazione - Innovazione tecnologica1. La Regione, tenuto conto in particolare delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 37 e le connesse esigenze, pro |
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TITOLO V - Modificazioni, integrazioni, disposizioni transitorie, abrogazioni, norma finanziaria |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 45 - Regolamenti regionali1. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale, sulla base dell’articolo 1 della legge costi |
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Art. 46 - Norma di prima applicazione sul funzionamento dell'A.T.I.1. Fino all'approvazione dello Statuto, l'A.T.I., di cui all’articolo 17, opera sulla base delle disp |
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Art. 47 - Decorrenza esercizio nuovo potere sostitutivo1. Dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali |
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ALLEGATO A - REGOLAMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE DAL 25 FEBBRAIO 2000 AL 13 AGOSTO 2004
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