N72 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 31/07/2024, n. 10, così recitava:

"Art. 10 - (Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti e partecipazione degli utenti)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è istituita presso l’AURI la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l’acqua.

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa. La partecipazione alla Consulta non comporta l’erogazione di alcun compenso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, in collaborazione con la Consulta, forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti."

Dalla redazione