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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 02/04/2015, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/12/2023, n. 17
- L.R. 25/07/2022, n. 10
- L.R. 10/12/2021, n. 16
- L.R. 08/03/2021, n. 3
- L.R. 20/05/2020, n. 4
- L.R. 20/03/2020, n. 2
- L.R. 27/12/2018, n. 14
- L.R. 27/12/2018, n. 12
- L.R. 29/12/2016, n. 18
- L.R. 28/07/2016, n. 9
- L.R. 11/04/2016, n. 5
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordin |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzi |
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Art. 3 - Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Int |
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Art. 6 - Criteri generali per l'individuazione delle risorse1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 1, comma 96 della L. 56/2014, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla |
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Art. 7 - Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14, è fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni gi� |
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TITOLO II - Modificazioni di leggi regionali |
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Art. 8 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 91. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: "le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale" s |
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Art. 9 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 181. L'articolo 3 del Tito |
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Art. 10 - Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 111. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: "Lo Statuto", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148". 2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 11/2013, è sostituita dalla seguente: "a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;". 3. Al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 11/2013 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: |
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TITOLO III - Norme transitorie e finali, clausola e finanziarie |
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Art. 12 - Norma transitoria e finale1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale.N10 2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale.N10 2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della L.R. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio.N6 2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell’individuazione del soggetto gestore dell’Area naturale protetta di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione. N15 3. N11 4. N24 5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allega |
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Art. 13 - Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (D |
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Art. 14 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al complet |
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Art. 15 - Norma finanziaria1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati: a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2: 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (l.r. 2 marzo 1999, n. 3); 2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (l.r. 21 ottobre 1997, n. 30); |
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Allegato A1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2 a) AMBIENTE - Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97) N12 - Valutazioni ambientali: i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009) ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013) iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici - Inquinamento. Funzioni amministrative di cui all’art. 7 della l.r. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all’articolo 9 del d.lgs. 99/1992, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 5, comma 2 della medesima l.r. 25/2009; funzioni amministrative di cui all’art. 62 della l.r. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all’art. 64 della l.r. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore N2 - Idraulica Lago Trasimeno: Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell’emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano N25 |
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Allegato BI. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI (legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'art. 127 della L.R. 1/2015; b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi; c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare; d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni; e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all’articolo 3, comma 4, della l.r. 28/2001; N27 f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della L.R. 28/2001; g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. 28/2001; h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali; i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologi |
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Allegato CFunzioni esercitate in forma associata dai comuni con le forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e prevalentemente con la forma prevista dall'articolo 30, comma 4 del medesimo d.lgs. a) FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA legge regionale |
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