Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 27/12/2018, n. 12, così recitava:

"4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale."

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