L. R. Toscana 24/02/2005, n. 41 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 24/02/2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2024, n. 2
- L.R. 20/07/2023, n. 29
- L.R. 05/08/2021, n. 29
- L.R. 29/06/2020, n. 48
- L.R. 17/07/2019, n. 4
- L.R. 12/12/2017, n. 70
- L.R. 31/03/2017, n. 15
- L.R. 23/03/2017, n. 11
- L.R. 09/08/2016, n. 58
- L.R. 24/03/2015, n. 33
- L.R. 03/03/2015, n. 22
- L.R. 07/01/2015, n. 2
- L.R. 30/07/2014, n. 45
- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 14/06/2011, n. 23
- L.R. 28/12/2009, n. 83
- L.R. 27/12/2007, n. 69
- L.R. 16/11/2007, n. 59
- L.R. 12/11/2007, n. 57
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Titolo I - Disposizioni generali
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Capo I - Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, con la presente legge, disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, volto a pro

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Art. 2 - Il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Il sistema integrato:

a) ha carattere di universalità;

b) promuove l'attuazione dei diritti di cit

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Art. 3 - Principi del sistema integrato

1. Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:

a) rispetto della libertà e dignità della persona;

b) garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione della differenza di genere;

c) valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona;

d) perseguimento della possibilità di scelta tra le prestazioni

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Art. 4 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali

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Capo II - Diritti di cittadinanza sociale
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Art. 5 - Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:

a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

b) stranieri con permesso di

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Art. 6 - Soggetti istituzionali tenuti alla erogazione delle prestazioni

1. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, il comune di residenza assicura la definizione del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7, comma 2, l'erogazione delle prestazioni e sostiene gl

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Art. 7 - Modalità per l'accesso al sistema integrato

1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, di cui all'articolo 64 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:

a) la presa in carico delle persone;

b) la proposta di progetti integrati di intervento;

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Art. 8 - Diritto all'informazione e principi di comunicazione sociale

1. I destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sono informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla disponibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni nonché sulle possibilità di scelta tra le prestazioni stesse.

2. In particolare, i destinatari degli interventi del sistema inte

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Art. 9 - Carta dei servizi sociali

1. I soggetti pubblici e privati, che erogano prestazioni sociali e socio-sanitarie adottano la carta dei servizi sociali, al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

2. La carta dei servizi sociali, esposta nei luoghi in cui avviene l'ero

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Art. 10 - Pubblica tutela

1. La Regione sostiene i comuni, singoli o associati, che mediante accordi, convenzioni o altri atti di collaborazione istituzionale, attivano servizi e interventi di supporto in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, di cui al libro I, titolo XII del codice civile, nonché dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tut

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Titolo II - Il sistema integrato
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Capo I - Soggetti istituzionali
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Art. 11 - Il comune

N9

1. I comuni sono titolari della funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi della presente legge.

2. I comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio della funzione fondamentale ai sensi dell'

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Art. 12 - La comunità montana

N10

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Art. 13 - La provincia

1. N11

2. Le province promuovono e sostengono gli interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti con disabilità e delle categorie s

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Art. 14 - La Regione

1. La Regione promuove su tutto il territorio regionale l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale mediante l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. In particolare, alla Regione competono le seguenti funzioni:

a) approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale; N59

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Capo II - Soggetti sociali
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Art. 15 - Le famiglie

1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione, il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 52:

a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle

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Art. 16 - Le associazioni familiari

N48

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Art. 17 - Il terzo settore

1. Nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

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Art. 18 - Relazioni sindacali

1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente

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Art. 19 - Affidamento dei servizi

1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato, l'ente pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB". Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"

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Capo III - Strutture residenziali e semiresidenziali
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Art. 20 - Strutture residenziali e semiresidenziali

1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), nonché la modifica di quelle esistenti, che comporti un aument

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Art. 21 - Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti strutture:

a) N73 strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti con disabilità e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti; N64

b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti o con disabilità non gravi, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti; N65

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Art. 22 - Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività

1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:

a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggior

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Art. 23 - Vigilanza sulle strutture autorizzate

1. Il comune esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate avvalendosi della commissione di cui all'articolo 20, comma 3.

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Art. 24 - Sanzioni amministrative

1. Il funzionamento di strutture residenziali o semiresidenziali, per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione, determina la chiusura dell'attività da parte del comune competente e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

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Art. 25 - Accreditamento

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente

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Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni
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Capo I - Programmazione
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Art. 26 - Principi generali

1. Per la realizzazione del sistema integrato è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, sulla base della rilevazione dei bisogni negli ambiti territoriali, della verifica s

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Art. 27 - Programmazione regionale

N20

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Art. 28 - Commissione regionale per le politiche sociali

1. È costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali.

2. La com

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Art. 29 - Piano di inclusione zonale

N50

1. Il piano di inclusione zonale (PIZ) determina, con riferimento alla funzione fondamentale in ambito sociale dei comuni e in conformità con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, le attività da perseguire tramite le reti di servizi e di welfare territoriale e gli obiettivi di servizio, ai fini di migliorare e consolidare le politiche sociali tendenti a garantire:

a) livelli di qualità che superino la frammentazione, riducano le inappropriatezze e promuovano forme assistenziali per favorire le responsabilità delle persone e dei nuclei familiari;

b) opportunità di risorse occupazionali;

c) la riaffermazione

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Art. 30 - Procedimento per l'approvazione del piano di zona

N24

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Art. 31 - Carta dei diritti di cittadinanza sociale

1. La conferenza zonale dei sindaci adotta la carta di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e consumatori, dei sog

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Art. 32 - Patti per la costruzione di reti di solidarietà sociale

1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attività organizzate da singoli o gruppi e dai soggetti di cui al titolo II, capo II, anche mediante la de

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Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali
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Art. 33 - Ambiti territoriali per la gestione del sistema locale di interventi e servizi sociali

N25

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Art. 34 - Conferenza zonale dei sindaci

N25

1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i sindaci dell'ambito, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, ricopre temporaneamente la carica di sindaco. N26

2. La conferenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti alla seduta, che rappresentino, con riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ultimo censimento generale della popolazione, la maggioranza della popolazione dei comuni del

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Art. 35 - Compiti della conferenza zonale dei sindaci

N54

1. La conferenza zonale dei sindaci coordina l'esercizio delle funzioni di competenza dei comuni di cui a

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Art. 36 - Forme innovative di gestione unitaria ed integrata dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie locali - Società della salute

N27

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Art. 36-bis - Esercizio associato delle funzioni

N28

1. I comuni svolgono l'esercizio associato delle fun zioni di cui all'articolo 11, comma 2, mediante convenzione o unione di comuni, in conformità alle disposizioni del capo IV del titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

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Art. 37 - Coordinatore sociale

N21

1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l'azienda unità sanitaria locale, individua tra le professionalità sociali presenti, un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui al

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Art. 38 - Segreteria amministrativa

N29

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Art. 39 - Formazione degli operatori dei servizi sociali

1. Il regolamento regionale, di cui all'articolo 62, individua i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali del sistema integrato, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza delle prestazioni.

2. La Regione e gli enti locali, nell'

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Capo III - Valutazione e monitoraggio del sistema integrato
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Art. 40 - Osservatorio sociale

1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

2. L'osservatorio sociale regionale svolge i propri compiti anche in collaborazione con istituti pubblici e privati al fine di realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali su base regionale.

2-bis. Alla realizzazione delle funzioni di cui al comma 1 concorrono i comuni, tramite uno specifico accordo tra la Regione e il soggetto rappresentativo ed associativo della generalità dei comuni in ambito regionale, supportando le funzioni dell'osservatorio sociale in ambito territoriale.

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Art. 41 - Sistema informativo sociale regionale

N36

1. La Regione, le province, i comuni e le società della salute, ove costituite, contri

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Art. 42 - Relazione sociale regionale

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, almeno ogni tre anni, la relazione sociale al fine di valutare i risultati raggiunti in rapport

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Art. 43 - Relazione sullo stato di salute

N20

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Capo IV - Finanziamento
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Art. 44 - Finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dagli enti locali, dalla Regione, dagli altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione E

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5147949 11243963
Art. 45 - Fondo sociale regionale.

1. Fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nel fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, trasferite dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.

2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei comuni e degli altri enti locali, ed è

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5147949 11243964
Art. 46 - Fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale determina la quota di fondo regionale destinata alle spese per le prestazioni sociali sostenute in ambito zonale per interventi relativi alle prestazioni per i soggetti di cui all'articolo 5, comm

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5147949 11243965
Art. 47 - Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni (64)

1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’ articolo 59, comma 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disc

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Titolo IV - Integrazione socio-sanitaria
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Capo I - Integrazione socio-sanitaria
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5147949 11243968
Art. 48 - Integrazione socio-sanitaria

1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.

2. Secondo quanto disposto dall'

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Art. 49 - Criteri per la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria

1. I comuni e le aziende unità sanitarie locali, in base alle determinazioni di cui all'articolo 48, comma 3, individuano modalità organizzative di raccordo per la gestione dei servizi, fondate sull'integrazione

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Art. 49-bis - Politiche per la tutela della salute mentale

N28

1. Le politiche per la tutela della salute mentale c

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Art. 49-ter - Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze

N28

1. Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

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Art. 50 - Consultori familiari

1. I consultori familiari, nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente statale e regionale nonché dagli atti di programmazione sanitaria e sociale, svolgono funzioni di prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-relazionale del singolo, della coppia e della famiglia.

2. Nei consultori familiari, organizzati in ambito della zona-distretto di cui all'articolo 64 de

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Art. 51 - Ufficio di direzione zonale

N20

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Titolo V - Politiche sociali integrate
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Capo I - Politiche sociali integrate
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5147949 11243976
Art. 52 - Politiche per le famiglie

1. Le politiche per le famiglie consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli

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Art. 53 - Politiche per i minori

1. Le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori:

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Art. 54 - Politiche per gli anziani

1. Le politiche per gli anziani consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

a) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni;

b) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;

c) prevenire e

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Art. 55 - Politiche per le persone con disabilità

N69

1. Le politiche per le persone con disabilità consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. N70

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone con disabilità:

a) il

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Art. 55-bis - Scuola nazionale cani guida per ciechi e Stamperia Braille

N41

1. Le politiche individuate all

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Art. 56 - Politiche per gli immigrati

1. Le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sen

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Art. 57 - Politiche per i nomadi

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua le politiche e le priorità di intervento a favore dei nomadi, anche in attuazione della

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Art. 58 - Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale

1. Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di povertà estrema.

2. In particolare, oltre alle prestazion

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Art. 59 - Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare

1. La Regione favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per il contrasto della violenza contro le donne, i minori ed in ambito familiare:

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Art. 60 - Politiche per la tutela della salute mentale

N43

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Art. 61 - Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze

N44

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Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie
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Capo I - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 62 - Regolamento

1. Con regolamento regionale, da approvarsi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

1) i requisit

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Art. 63 - Norme transitorie

1. I procedimenti per l'autorizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, di cui all'articolo 62, sono conclusi sulla base delle leggi regionali abrogate dalla presente l

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Art. 64 - Modifiche all'articolo 35 della L.R. n. 43/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi

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Art. 65 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 (Interventi a favore delle persone non autosufficienti);

b) legge regionale 16 aprile 1980, n. 28 (Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei af

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