Articolo abrogato dalla L.R. 29/06/2020, n. 48.

L’articolo 16 così recitava:

“Art. 16 - Le associazioni familiari

1. Le finalità di cui all'articolo 15 sono perseguite anche tramite il riconoscimento ed il sostegno ad associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona loro affidata, e alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato, secondo i percorsi disciplinati dall'articolo 7.

2. L'ente pubblico competente disciplina i rapporti con le associazioni familiari attraverso apposite convenzioni.

3. A favore delle famiglie e delle persone sono sostenute esperienze di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità.”

Dalla redazione