Comma modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 28/12/2009, n. 83 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17/07/2014, n. 45, così recitava:

“1. Le province concorrono alla programmazione regionale e alla programmazione zonale e curano il coordinamento con le politiche settoriali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) e con i programmi locali di sviluppo di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.”

Dalla redazione