Articolo abrogato dalla L.R. 17/07/2014 n. 45.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - La comunità montana

1. Ove non costituita la società della salute, la comunità montana approva il piano integrato di salute di cui all’articolo 21 della L.R. n. 40/2005 nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:

a) vi sia totale coincidenza tra l’ambito territoriale della comunità montana e quello della zona-distretto;

b) vi sia delega alla comunità montana da parte dei comuni delle funzioni amministrative di cui sono titolari.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, la comunità montana è sentita dalla conferenza zonale dei sindaci prima della adozione del piano integrato di salute.

3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 27 e quanto previsto dagli strumenti di programmazione delle politiche regionali per le montagne toscane e promuove intese ed accordi in ambito interregionale per le zone di confine.”

Dalla redazione