Articolo sostituito dalla L.R. 28/12/2009, n. 83 e abrogato dalla L.R. 30/07/2014, n. 45.

L’articolo 38 così recitava:

“Art. 38 - Segreteria amministrativa

1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci è assistita dalla segreteria amministrativa, di cui all’articolo 12, comma 8, della L.R. n. 40/2005.

2. Le funzioni della segreteria amministrativa sono individuate dalla conferenza zonale dei sindaci.

3. La segreteria amministrativa può essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e l’azienda unità sanitaria locale della zona-distretto, così come indicate all’articolo 12, comma 8, della L.R. n. 40/2005, con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 30, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”

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