Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 16/08/2016, n. 61/R
D. P.G.R. Toscana 16/08/2016, n. 61/R
D. P.G.R. Toscana 16/08/2016, n. 61/R
D. P.G.R. Toscana 16/08/2016, n. 61/R
- Avviso di rettifica in B.U. 9.9.2016, n. 39
- L.R. 11/11/2016, n. 77
- D.P.G.R. 11/08/2017, n. 46/R
- Deliberaz. G.R. 21/01/2019, n. 58
Scarica il pdf completo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreamboloVisto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Visto l’articolo 4 comma 1 lettera l) dello Statuto; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua); Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014”; Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11 comma 1 lettere a) b) c) d) h) e comma 2, articolo 12 e articolo 13; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015 N. 50/R (regolamento di attuazione dell’articolo 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme per la difesa del suolo). disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile); Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e |
|||||||||
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|||||||||
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettere a), b) c), d) ed h) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, individua e definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche: a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica; b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, 105 e 106 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); |
|||||||||
Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) “corpi idrici in situazione di criticità: 1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici; 2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 152/2006; 3) corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs 152/2006; 4) corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione; b) “corpi idrici sotterranei particolarmente critici”: corpi idrici sotterranei di cui al comma 1 lettera a), o loro porzioni, rispetto ai quali i prelievi ad uso domestico possono compromettere localmente l'equilibrio del bilancio idrico; c) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate ad uso potabile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e le acque ut |
|||||||||
Art. 3 - Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio Civile competente per territorio, di seguito indicato come “settore competente”, classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie: a) “uso domestico”: l’utilizzazione dell’acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell’utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro; |
|||||||||
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA |
|||||||||
CAPO I - Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione |
|||||||||
Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza: a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici: 1) per l’effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell’impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE; 2) per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del d |
|||||||||
Art. 5 - Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l’utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: |
|||||||||
Art. 7 - Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell’allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all’articolo 4, comma 5. 2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell’Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell’applicazione delle riduzioni d |
|||||||||
Art. 9 - Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell’esercizio degli adempimenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), in attuazione del piano straordinario, i settori |
|||||||||
Capo II - Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici |
|||||||||
Art. 10 - Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico1. Salvo diverse disposizioni contenute all’interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D parte I. 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. 3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali è dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonché del rispe |
|||||||||
Art. 12 - Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'articolo 15 della l.r. n. 39/2005, sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le mod |
|||||||||
Art. 13 - Altre perforazioni finalizzate al controllo1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o att |
|||||||||
CAPO III - Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque |
|||||||||
Art. 14 - Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all’articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) È altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all |
|||||||||
Art. 14 bis - Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933 |
|||||||||
Art. 15 - Casi di esenzione dalla corresponsione del canone1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati: a) l’uso domestico, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'articolo 20 comma, 1; |
|||||||||
Art. 16 - Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone1. N35 La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015: a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l’acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo; b) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi; c) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l’applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best |
|||||||||
Art. 17 - Casi e modalità di determinazione delle maggiorazione del canone1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 14, comma 2: la misura del canone da corrispondere annualmente, a parità di uso, con esclusione dell'uso potabile: |
|||||||||
Art. 18 - Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione: a) l’ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all’articolo 3, ad eccezione dell’uso domestico, delle aliq |
|||||||||
Art. 19 - Valutazione dell’impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 88, pro |
|||||||||
Capo IV - Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee |
|||||||||
Art. 20 - Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unità abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso. |
|||||||||
Art. 21 - Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, l’estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali speci |
|||||||||
Art. 22 - Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso1. L’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell’articolo 24. 2. È altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile. 3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D parte II. |
|||||||||
Art. 23 - Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale1. Fermo restando quanto previsto dall’articol |
|||||||||
Art. 24 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate1. Entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l’Autorità di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all’articolo 2, comma 1 |
|||||||||
Capo V - Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo |
|||||||||
Capo VI - Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al DPGR 51/R/2015 (regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4 lettere E) ed F) della legge regionale 11 Dicembre 1998, n. 91 – Norme per la difesa del suolo. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni) |
|||||||||
Art. 27 - Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/20151. Dopo il punto 17 del visto del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è aggiunto il seguente: “Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della c |
|||||||||
Art. 28 - Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/20151. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: |
|||||||||
Art. 31 - Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r 51/R/20151. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r 51/R/2015 è inserito il seguente: |
|||||||||
Art. 32 - Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/20151. Il comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è così modif |
|||||||||
Art. 34 - Gestione dei flussi informativi. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/20151. L’articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: |
|||||||||
Art. 35 - Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell’articolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015 |
|||||||||
Art. 36 - Sanzioni. Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r 51/R/20151. L'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: “1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e d |
|||||||||
Art. 37 - Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/20151. Dalla data d |
|||||||||
Art. 38 - Disposizione transitoria per l’anno 2015. Modifiche dell'articolo 12 del d.p.g.r 51/R/20151. L'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Disposizione transitoria per l |
|||||||||
TITOLO III - PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI RELATIVI AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA |
|||||||||
Capo I - Avvio del procedimento e istruttoria |
|||||||||
Sezione I - Disposizioni generali |
|||||||||
Art. 42 - Modalità di presentazione della domanda1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d’inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell’allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse. 2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d’inammissibilità, degli elaborati indicati nell’allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. 3. |
|||||||||
Art. 44 - Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate: a) in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazi |
|||||||||
Art. 45 - Avviso di istruttoria1. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L’avviso contiene le seguenti informazioni: a) dati identificativi del richiedente; b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare: 1) luogo di presa; 2) luogo e modalità di eventuale restituzione; 3) uso della risorsa idrica; 4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo; 5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico; 6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo; c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento; d) |
|||||||||
Art. 46 - Concorrenza1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all’allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell’avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande. 2. Nel caso di richieste di concessione per l’utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni |
|||||||||
Art. 47 - Procedura in materia di concorrenza per l’impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all’articolo 5, comma 4 il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore. 2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati: a) individuazione dell'opera idraulica che si intend |
|||||||||
Art. 48 - Visita locale di istruttoria1. Qualora l’istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l’esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d’istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all’articolo 49, comma 3. N16 |
|||||||||
Art. 49 - Iter istruttorio1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell’autorità di bacino distrettuale previsto dall’articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell’istruttoria preordinata al rilascio della concessione in fa |
|||||||||
Sezione II - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica |
|||||||||
Art. 50 - Domande di utilizzo dell’acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica |
|||||||||
Sezione III - Disposizioni in materia di acque sotterranee |
|||||||||
Art. 51 - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque sotterranee N18 assorbe la specifica fase inerente la ricerca prevista dall’articolo 95 e seguenti del r.d. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione alla ricerca è presentata, contestualmente alla domanda di concessione, con le modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D parte III. 2. Il settore competente, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 48 rilascia al richiedente o al proponente della domanda ritenuta preferibile in caso di concorrenza, l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta giorni e centoventi giorni a far data dell’avvio del procedimento, rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni. |
|||||||||
Art. 52 - Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal |
|||||||||
Capo II - Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori |
|||||||||
Art. 53 - Diniego della concessione1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'articolo 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell’istruttoria sulla base dei seguenti motivi: a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di |
|||||||||
Art. 54 - Disciplinare di concessione1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell’allegato D, parte III. |
|||||||||
Art. 55 - Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni: a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la |
|||||||||
Art. 56 - Provvedimento finale1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto N22 espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di present |
|||||||||
Art. 57 - Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche1. A seguito dell'adozione del “provvedimento finale” N17, il concessionario provvede agli adempimenti d |
|||||||||
Art. 58 - Durata della concessione1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere: a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi; |
|||||||||
Art. 59 - Esecuzione dei lavori1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente |
|||||||||
Art. 59 bis - Uso della captazione1. Il concessionario può far uso dell’acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concess |
|||||||||
Capo III - Garanzie |
|||||||||
Art. 60 - Cauzione1. All’atto della firma del disciplinare di cui all’articolo 54, il richiedente attesta l’avvenuto deposito, a favore della Re |
|||||||||
Art. 61 - Garanzie per la fase di esecuzione delle opere1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d’acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra: a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso d |
|||||||||
Art. 62 - Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione: a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 50; |
|||||||||
Art. 63 - Verifica e monitoraggio delle garanzie1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE |
|||||||||
Capo IV - Procedimenti connessi |
|||||||||
Art. 65 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell’avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all’articolo 20 del d.lgs. 152/2006. La documentazione |
|||||||||
Art. 66 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all’articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l’avvio del procedimento di VIA di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. |
|||||||||
Art. 67 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d’incidenza corredato della prescritta documentazione, all’autorità competente per la VINCA ai sensi dell’articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione d |
|||||||||
Art. 69 - Varianti1. È fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10. 2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza. 3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell’assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell’area in esame, con riferimento in particolare a: a) cambio di destinazione dell’uso della risorsa; |
|||||||||
Art. 70 - Sostituzione di pozzi1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l’approfondimento del pozzo. |
|||||||||
Art. 71 - Sottensioni1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni: a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile; b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa. |
|||||||||
Art. 72 - Couso1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle ris |
|||||||||
Art. 73 - Rinnovo della concessione1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito: a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria; b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio; c) qualora siano accertate le condizioni di cui all’articolo 4; d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l’impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati. N16 2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore |
|||||||||
Art. 74 - Trasferimento di utenza1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione è firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra. |
|||||||||
Art. 74 bis - Disposizioni generali |
|||||||||
Capo V - Estinzione della concessione |
|||||||||
Art. 75 - Revoca1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubb |
|||||||||
Art. 76 - Decadenza1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessione nei di casi di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 ed in particolare per: |
|||||||||
Art. 77 - Rinuncia1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al settore competente e contiene le seguenti informazioni: a) i dati identifi |
|||||||||
Art. 78 - Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settor |
|||||||||
Capo VI - Procedure semplificate |
|||||||||
Art. 79 - Licenze di attingimento1. II settore competente può rilasciare licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che: a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri “al secondo” N17; |
|||||||||
Art. 80 - Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell’articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l’opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto: |
|||||||||
Art. 81 - Concessioni preferenziali1. La concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'articolo 95, comma 6 del d.lgs. 152/2006 può essere assentita: a) a colui che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche; b) a colui che, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equip |
|||||||||
Capo VII - Disciplina dell'uso plurimo delle acque |
|||||||||
Art. 82 - Ambito di applicazione e autorità competente1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi, ivi compreso l'approvvi |
|||||||||
Art. 83 - Procedimento1. Il settore competente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate al settore competente opposizioni e osservazioni in or |
|||||||||
Art. 84 - Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico1. Qualora la domanda di cui all'articolo 82 riguardi l'uso idroelettrico la relativa auto |
|||||||||
TITOLO IV - SANZIONI |
|||||||||
Art. 85 - Sanzioni1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933. 2. La sanzione prevista dall’articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1: |
|||||||||
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
|||||||||
Art. 86 - Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. |
|||||||||
Art. 87 - Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione: a) la categoria d’uso; b) il quanti |
|||||||||
Art. 88 - Obblighi informativi della Regione1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi: a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3; |
|||||||||
Art. 89 - Disposizioni per le derivazioni esistenti1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all’articolo 3. 2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 comma 1 lettera e) della l.r. 80/2015 e all'articolo 18 comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivanti dalla formula di calcolo di cui all’articolo 14 e dall’appl |
|||||||||
Art. 90 - Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione1. Nelle more della approvazione del documento di cui all’articolo 11 comma 3 della l.r. 80/2015, il settore competente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell’adeguamento d |
|||||||||
Art. 90 bis - Disposizioni transitorie per il rilascio di ad uso idroelettrico1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dell’aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologi per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerars |
|||||||||
Art. 90 ter - Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la |
|||||||||
Art. 91 - Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale1. Nelle more della definitiva individuazione delle zone di cui all’articolo 23 nell’a |
|||||||||
Art. 92 - Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali1. Per i procedimenti di rilascio di concessione preferenziale non conclusi alla data del |
|||||||||
Art. 94 - Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione1. Nelle more di adozione, da parte delle competenti strutture regionali, di apposito stru |
|||||||||
Art. 96 - Rapporti con la pianificazione di bacino1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale |
|||||||||
Art. 96 bis - Clausola valutativa |
|||||||||
Art. 97 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento app |
|||||||||
Art. 98 - Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigent |
|||||||||
Art. 99 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubbli |
|||||||||
Allegato A - Usi delle acque
|
|||||||||
Allegato B - Livello di efficienza potenziale degli impianti di irrigazioneSono da considerarsi a bassa efficienza potenziale i seguenti tipi di impianto: Scorrimento Infiltrazione laterale da solchi Aspersione: |
|||||||||
Allegato C - Criteri per la valutazione tecnica dei fabbisogni irriguiTabella dei volumi irrigui di riferimento e ulteriori indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni per le principali colture in toscana
|
|||||||||
Allegato D - Contenuti delle domande, delle comunicazioni e allegati tecniciPARTE I - PERFORAZIONI FINALIZZATE ALL’ABBASSAMENTO DEL LIVELLO PIEZOMETRICO 1. Contenuti della Comunicazione La comunicazione comprende: a) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale); b) relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico; c) descrizione delle perforazioni da realizzare; d) stima della portata di estrazione e stima della durata; e) attestazione dell'avvenuta installazione di un contatore volumetrico ai fini del controllo della portata di estrazione.
2. Contenuti dell'istanza per la licenza d'uso L'istanza contiene: a) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale); b) relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico; c) progetto delle perforazioni da realizzare; d) il progetto di aggottamento contenente la stima della portata necessaria che si basi su dati rilevati sul sito in progetto, il cronoprogramma delle fasi di emungimento, il dimensionamento delle aree di reimmissione delle acque in funzione dei parametri idrodinamici del terreno e dello schema dell'impianto di sollevamento delle acque, la valutazione della sostenibilità della portata così stimata con le caratteristiche dell'acquifero e con i cedimenti della superficie morfologica in riferimento alla funzionalità dei manufatti presenti, le verifiche di cui al cap. 6 delle Norme Tecniche di Costruzione; la verifica gli effetti sui pozzi presenti nell'area d'intervento, la descrizione di appositi contatori volumetrici; descrizione dei piezometri da installare ritenuti necessari ai fini del controllo dell'abbassamento del livello piezometrico.
PARTE II - PRELIEVI AD USO DOMESTICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 1. Contenuti della denuncia di nuova captazione ad uso domestico La denuncia contiene: a) le generalità dell'utente e, se diverso, del proprietario del fondo, con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata; b) l'indicazione del comune di ubicazione del pozzo oppure della sorgente, con specificazione della località e indirizzo; c) le coordinate geografiche; d) gli estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera; e) la corografia CTR in scala 1:10.000; f) la planimetria catastale in scala 1:2000; g) l'uso specifico, se domestico-civile, domestico-potabile, domestico-irriguo; h) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare; i) l'attestazione di rispondenza dei lavori alle prescrizioni contenute nel disciplinare di buona pratica; l) l'attestazione, nei casi previsti, dell'avvenuta installazione degli strumenti di misura di cui al D.P.G.R. n. 51/R del 2015, in conformità alle prescrizioni impartite dal disciplinare di buona pratica; m) lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato; n) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti. o) nel caso di uso domestico-potabile, la documentazione fornita dal gestore del Servizio Idrico integrato, attestante l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio; p) nel caso di uso domestico-potabile autodichiarazione attestante l'avvenuta richiesta alla competente Autorità sanitaria del giudizio di idoneità al consumo umano, ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001.
2. Contenuti della richiesta di autorizzazione La richiesta contiene: a) le generalità dell'utente e, se diverso, del proprietario del fondo con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata; b) indicazione del comune di ubicazione del pozzo oppure della sorgente, con specificazione della località e indirizzo; c) le coordinate geografiche; d) gli estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera; e) la corografia CTR in scala 1:10.000; f) la planimetria catastale in scala 1:2000. g) l'uso specifico, se domestico-civile, domestico-potabile, domestico-irriguo; h) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare; i) il progetto dell'opera di captazione redatto da tecnico abilitato secondo le prescrizioni del disciplinare di buona pratica; l) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti, m) Nel caso di uso domestico-potabile, la documentazione fornita dal gestore del Servizio Idrico integrato, attestante l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio; n) nel caso di uso domestico-potabile autodichiarazione attestante l'avvenuta richiesta alla competente Autorità sanitaria del giudizio di idoneità al consumo umano; |
Dalla redazione
- Demanio
- Pubblica Amministrazione
- Demanio idrico
- Acque
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze
- Dino de Paolis
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Beni culturali e paesaggio
Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
16/09/2024
- Zes unica, occorre l'integrativa da Italia Oggi Sette