Articolo abrogato dal D.P.G.R. 11/08/2017, n. 46/R.

L’articolo 68 così recitava:

“Art. 68 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale

1. Le domande di concessione per uso idroelettrico, soggette alla fase di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010, per le quali debba essere acquisita l’autorizzazione unica di cui alla l.r. 39/2005, sono presentate con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65.

2. Ai fini del comma 1, la valutazione dei profili ambientali si estende anche all'impianto di produzione energetica, ai sensi dell'art. 47 comma 3, lettera d) della l.r. 10/2010.

3. Se la domanda del proponente o quella ritenuta preferibile in sede di concorrenza, è esclusa dalla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 65 comma 5, il settore competente prosegue l'istruttoria secondo le procedure di coordinamento previste dall'articolo 50, commi da 4 a 8, per il rilascio contestuale della concessione e dell'autorizzazione unica.

4. Se la domanda del proponente o quella ritenuta preferibile in sede di concorrenza, è da assoggettare a VIA ai sensi dell'articolo 65 comma 6, il settore competente richiede dal proponente prescelto di produrre la documentazione necessaria all'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 commi 4 o 5, ai fini dell'espletamento delle procedure di coordinamento di cui all'articolo 66.

5. Qualora la domanda del proponente o quella ritenuta preferibile in sede di concorrenza, sia soggetta direttamente a VIA, il settore competente richiede al proponente prescelto di produrre la documentazione necessaria all'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 commi 4 o 5 ai fini dell'espletamento delle procedure di coordinamento di cui all'articolo 66.

6. Nei casi di cui al comma 4, e 5 la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.”

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