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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 11/08/2017, n. 46/R
D. P.G.R. Toscana 11/08/2017, n. 46/R
D. P.G.R. Toscana 11/08/2017, n. 46/R
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 13/09/2017, n. 36
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto gli articoli 4, comma 1, lettera l) e 42 dello Statuto; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle Acque); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell’acqua); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124); Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, che approva le linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE; Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30, che approva le linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, |
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Capo I - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) |
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Art. 1 - Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 61/R/20161. Al punto 3 del considerato del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) le parole “per le microimp |
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Art. 2 - Definizioni. Modifiche all’articolo 2del d.p.g.r. 61/R/20161. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti lettere: “c bis) “costo di prenotazione della risorsa”: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell’acquisizione del diritto di prelevare acqua; c ter) “ |
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Art. 3 - Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/20161. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni. Sostituzione dell’articolo 4 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 4 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni 1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza: a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici: 1) per l’effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell’impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE; 2) per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire i |
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Art. 5 - Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico. Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 5 - Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico 1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l’utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio i |
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Art. 6 - Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione. Sostituzione dell’articolo 14 del d.p.g.r. 61/R/2016.1. L’ articolo 14 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 14 - Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione 1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e i |
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Art. 7 - Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933. Inserimento dell’articolo 14 bis nel d.p.g.r. 61/R/20161. Dopo l’articolo 14 del d.p.g.r. 61/R/2016 &egra |
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Art. 9 - Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone Sostituzione dell’articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 16 - Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone 1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015: a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l’acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo; b) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi; c) qualora l’impianto a cui è destina |
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Art. 11 - Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni. Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 18 - Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni 1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, |
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Art. 12 - Domanda di concessione. Modifiche all’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/20161. A comma 1 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte le seguen |
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Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda. Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 42 - Modalità di presentazione della domanda 1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d’inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell’allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse. 2. La domanda, di cui al comma 1 & |
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Art. 14 - Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda. Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 44 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 44 - Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda 1. Sono |
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Art. 15 - Avviso di istruttoria. Sostituzione dell’articolo 45 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 45 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con il seguente: “Art. 45 - Avviso di istruttoria 1. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L’avviso contiene le seguenti informazioni: a) dati identificativi del richiedente; b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare: 1) luogo di presa; 2) luogo e modalità di eventuale restituzione; 3) uso della risorsa idrica; 4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo; 5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico; 6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo; c) settore competente e nominativo del respo |
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Art. 16 - Concorrenza. Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 46 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con il seguente: “Art. 46 - Concorrenza 1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all’allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell’avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande. 2. Nel caso di richieste di concessione per l’utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l |
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Art. 16 bis - Procedura in materia di concorrenza per l’impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali. Modifiche all’articolo 47 del d.p.g.r. 61/R/20161. Al comma 5 dell’arti |
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Art. 17 - Visita locale di istruttoria. Modifiche all’articolo 48 del d.p.g.r. 61/R/20161. Il comma 1 dell’arti |
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Art. 18 - Iter istruttorio. Sostituzione dell’articolo 49 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 49 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 49 - Iter istruttorio 1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell’autorità di bacino distrettuale previsto dall’articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla |
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Art. 19 - Domande di utilizzo dell’acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica. Sostituzione dell’articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 50 - Domande di utilizzo dell’acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica 1. Il soggetto richiedente il rilasci |
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Art. 21 - Diniego della concessione. Modifiche all’articolo 53 del d.p.g.r. 61/R/20161. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 53 del d.p.g.r |
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Art. 22 - Disciplinare di concessione. Sostituzione dell’articolo 54 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 54 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 54 - Disciplinare di concessione 1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto |
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Art. 25 - Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche. Modifiche all’articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/20161. Al comma 1 dell’arti |
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Art. 26 - Esecuzione dei lavori. Sostituzione dell’articolo 59 del d.p.g.r. 61/R/2016 |
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Art. 27 - Uso della captazione. Inserimento dell’articolo 59 bis nel d.p.g.r. 61/R/20161. Dopo l’articolo 59 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente: |
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Art. 28 - Cauzione. Modifiche all’articolo 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 |
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Art. 29 - Garanzie per la fase di esecuzione delle opere. Modifiche all’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/20161. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata. 2. La lettera b) del comma 2 dell&rsqu |
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Art. 30 - Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi. Modifiche all’articolo 62 del d.p.g.r. 61/R/20161. Al comma 4 dell’arti |
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Art. 31 - Disposizioni generali. Sostituzione dell’articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 64 - Disposizioni |
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Art. 32 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell’articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 65 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità 1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell’avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all’ |
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Art. 33 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell’articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 66 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all’articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l’avvio del procedimento di VIA di cui all’articolo 2 |
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Art. 34 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza. Modifiche all’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/20161. Il comma 1 dell’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA m |
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Art. 35 - Varianti. Sostituzione dell’articolo 69 del d.p.g.r. 61/R/20161. L’articolo 69 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 69 - Varianti 1. È fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10. 2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza. 3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell’assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell’area in esame, con riferimento in particolare a: |
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Art. 36 - Rinnovo della concessione. Modifiche all’articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/20161. Il comma 1 dell’articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: “1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domand |
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Art. 37 - Disposizioni generali. Inserimento dell’articolo 74 bis nel d.p.g.r. 61/R/20161. Dopo l’articolo 74 d |
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Art. 41 - Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo. Modifiche all’articolo 80 del d.p.g.r. 61/R/20161. Il comma 1 dell’articolo 80 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente: |
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Art. 42 - Concessioni preferenziali. Modifiche all’articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/20161. Al comma 4 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016 dopo le pa |
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Art. 43 - Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. Sostituzione dell’articolo 86 del d.p.g.r. 61/R/2016 |
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Art. 44 - Disposizioni per le derivazioni esistenti. Modifiche all’articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/20161. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: “articoli 4, 5 e 6” sono sostitu |
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Art. 45 - Disposizione transitoria per l’applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione. Modifiche all’articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/20161. All’articolo 90 del d |
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Art. 46 - Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico. Inserimento dell’articolo 90 bis nel d.p.g.r. 61/R/20161. Dopo l’articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente: “Art. 90 bis - Disposizioni transitorie per il rilascio di ad uso idroelettrico 1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dell’aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologi per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera |
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Art. 47 - Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto. Inserimento dell’articolo 90 ter nel d.p.g.r. 61/R/20161. Dopo l’articolo 90 bis del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente: “Art. 90 ter - Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e |
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Art. 48 - Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 96 bis nel d.p.g.r. 61/R/20161. Dopo l’articolo 96 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente: |
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Art. 49 - Abrogazioni1. Gli articoli 6, 43 |
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Capo II - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R(Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni) |
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Art. 50 - Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/20151. Dopo il punto 3 del considerato del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’arti |
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Art. 51 - Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/20151. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiu |
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Art. 53 - Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni. Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/20151. Il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: |
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Art. 54 - Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/20151. Il comma 6 dell’articolo 6 del d.p |
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Capo III - Norme finali |
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Art. 55 - Sostituzione degli allegati A e D al d.p.g.r. 61/R/20161. L’allegato A al d.p.g.r. |
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Art. 56 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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Allegato A - Usi delle acque
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Allegato D - Contenuti delle domande, delle comunicazioni e allegati tecniciPARTE I - PERFORAZIONI FINALIZZATE ALL’ABBASSAMENTO DEL LIVELLO PIEZOMETRICO 1. Contenuti della Comunicazione La comunicazione comprende: a) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale); b) relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico; c) descrizione delle perforazioni da realizzare; d) stima della portata di estrazione e stima della durata; e) attestazione dell'avvenuta installazione di un contatore volumetrico ai fini del controllo della portata di estrazione. 2. Contenuti dell'istanza per la licenza d'uso L'istanza contiene: a) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale); b) relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico; c) progetto delle perforazioni da realizzare; d) il progetto di aggottamento contenente la stima della portata necessaria che si basi su dati rilevati sul sito in progetto, il cronoprogramma delle fasi di emungimento, il dimensionamento delle aree di reimmissione delle acque in funzione dei parametri idrodinamici del terreno e dello schema dell'impianto di sollevamento delle acque, la valutazione della sostenibilità della portata così stimata con le caratteristiche dell'acquifero e con i cedimenti della superficie morfologica in riferimento alla funzionalità dei manufatti presenti, le verifiche di cui al cap. 6 delle Norme Tecniche di Costruzione; la verifica gli effetti sui pozzi presenti nell'area d'intervento, la descrizione di appositi contatori volumetrici; descrizione dei piezometri da installare ritenuti necessari ai fini del controllo dell'abbassamento del livello piezometrico. PARTE II - PRELIEVI AD USO DOMESTICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 1. Contenuti della denuncia di nuova captazione ad uso domestico La denuncia contiene: a) le generalità dell'utente e, se diverso, del proprietario del fondo, con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata; b) l'indicazione del comune di ubicazione del pozzo oppure della sorgente, con specificazione della località e indirizzo; c) le coordinate geografiche; d) gli estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera; e) la corografia CTR in scala 1:10.000; f) la planimetria catastale in scala 1:2000; g) l'uso specifico, se domestico-civile, domestico-potabile, domestico-irriguo; h) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare; i) l'attestazione di rispondenza dei lavori alle prescrizioni contenute nel disciplinare di buona pratica; l) l'attestazione, nei casi previsti, dell'avvenuta installazione degli strumenti di misura di cui al D.P.G.R. n. 51/R del 2015, in conformità alle prescrizioni impartite dal disciplinare di buona pratica; m) lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato; n) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti. o) nel caso di uso domestico-potabile, la documentazione fornita dal gestore del Servizio Idrico integrato, attestante l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio; p) nel caso di uso domestico-potabile autodichiarazione attestante l'avvenuta richiesta alla competente Autorità sanitaria del giudizio di idoneità al consumo umano, ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001. 2. Contenuti della richiesta di autorizzazione La richiesta contiene: a) le generalità dell'utente e, se diverso, del proprietario del fondo con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata; b) indicazione del comune di ubicazione del pozzo oppure della sorgente, con specificazione della località e indirizzo; c) le coordinate geografiche; d) gli estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera; e) la corografia CTR in scala 1:10.000; f) la planimetria catastale in scala 1:2000. g) l'uso specifico, se domestico-civile, domestico-potabile, domestico-irriguo; h) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare; i) il progetto dell'opera di captazione redatto da tecnico abilitato secondo le prescrizioni del disciplinare di buona pratica; l) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti, m) Nel caso di uso domestico-potabile, la documentazione fornita dal gestore del Servizio Idrico integrato, attestante l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio; |
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