Articolo abrogato dall'art. 119, comma 1, della L.P. 07/08/2006, n. 5, così recitava:

"1. All'articolo 2 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui l'intervento riguardi la costruzione o il riattamento degli edifici scolastici possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato."

Dalla redazione