Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, della L.P. 23/07/2010, n. 16, così recitava:

“1. All'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono gratuite."

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