Articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.P. 21/04/2016, n. 4, così recitava:

Art. 12 - Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) — 1. All'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Tra le spese ammissibili a contributo ai sensi del comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore ai venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale."

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.”

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