N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 65, comma 1, della L.P. 16/06/2017, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 05/08/2024, n. 9.

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L.P. 05/08/2024, n. 9, alle istanze di visto di corrispondenza presentate prima del 06/08/2024 continua ad applicarsi il presente articolo.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 10 - Verifica di conformità

1. Per l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all'ottenimento del visto di corrispondenza che attesta la conformità di questi interventi ai sensi dell'articolo 9. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato.

2. Per la realizzazione all'interno delle strutture ricettive all'aperto di interventi soggetti a SCIA, la conformità è attestata ai sensi dell'articolo 9 mediante certificazione del progettista. La certificazione è allegata alla SCIA. Copia della SCIA e dei suoi allegati sono trasmessi, entro cinque giorni dalla sua presentazione, dal comune alla struttura provinciale competente in materia di turismo per le verifiche di competenza."

Dalla redazione