N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 23/10/2014, n. 11, così recitava:

“1. I prezzi delle prestazioni fornite dalle strutture ricettive all'aperto sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto comunica i prezzi massimi giornalieri in via telematica ai soggetti e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione. L'omessa comunicazione dei prezzi comporta l'automatica applicazione dei prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata.

3. Il periodo di applicazione dei prezzi decorre dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.”

Dalla redazione