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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Trento 17/02/2003, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 13/10/2017, n. 13
- L.P. 02/08/2017, n. 9
- D. Pres. P. 16/10/2012, n. 22-97/Leg.
- L.P. 31/05/2012, n. 10
- D. Pres. P. 03/07/2010, n. 18-50/Leg.
- L.P. 28/12/2009, n. 19
- L.P. 23/07/2004, n. 7
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Tutela dei beni culturali1. I beni culturali rientranti nella competenza della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla p |
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Art. 2 - Strutture organizzative |
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Art. 3 - Istituzione del museo archeologico trentino |
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Art. 3-bis - (Beni culturali di interesse religioso)1. In applicazione dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 (Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni cult |
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Art. 4 - Funzione consultiva1. È istituito il comitato provinciale beni culturali, con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, nell'ambito delle funzioni assegnate alle strutture organizzative competenti in materia di beni culturali, nonché su ogni altra questione che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale e dalle strutture competenti in materia. Il comitato esprime pareri relativi ad interventi di particolare rilevanza economica e culturale e ad interventi a carattere interdisciplinare ovvero a quelli superiori a soglie prestabilite nonché sugli atti di indirizzo per le funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione. 1-bis. N15 2. Il comitato provinciale beni culturali è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da: |
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Art. 5 - Interventi e finanziamenti1. N7 La Provincia ha facoltà di provvedere direttamente o di concedere contributi per la spesa sostenuta dal proprietario o da altro soggetto legittimato all'esecuzione di interventi per assicurare la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela, per il loro restauro e la loro manutenzione straordinaria, per attività di ricerca e recupero, nonché per l'installazione e il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici di salvaguardia e prevenzione. 1-bis. l contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche ai comuni che provvedono alle attività di conservazione ivi indicate, relativamente a beni immobili e mobili di altri soggetti che appartengano al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento, previo accordo con i loro proprietari. Per le finalità di questo comma i comuni possono impiegare anche risorse provenienti dal proprio bilancio. L’accordo con i proprietari dà conto anche degli obblighi in capo a questi ultimi, compresa l’eventuale domanda di autorizzazione all’intervento. N5 2. La Provincia ha altresì facoltà di porre in atto o finanziare iniziative comunque intese alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali nonché di provvedere all'acquisto di immobili, opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio. 2-bis. Per gli scopi del comma 2 la Provincia può sostenere progetti di rilevante valenza finalizzati all'acquisizione e |
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Art. 6-bis - Alienazioni in favore della Provincia |
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Art. 7 - Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali1. L'uso strumentale e precario, nonché la riproduzione dei beni culturali e relativi documenti di proprietà della Provincia, sono discip |
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Art. 7-bis - Autorizzazioni per il prestito di beni culturali da parte dei musei provinciali |
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Art. 8 - Reperti bellici - attività di ricerca1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimon |
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Art. 9 - Procedure urbanistiche1. Qualora l'esigenza di salvaguardia di beni archeologici rinvenuti fortuitamente a seguito di lavori eseguiti regolarmente, conces |
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Art. 10 - Esercizio del commercio in aree tutelate1. Fatte salve le competenze dei comuni in materia di commercio i soprintendenti competenti possono con proprio provvedimento indivi |
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Art. 11 - Esercizio della prelazione |
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Art. 13 - Procedura espropriativa1. Relativamente alle espropriazioni disciplinate dagli articoli 95, 96 e 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni applicabili in provincia in materia di espro |
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Art. 16 - Corsi di restauro1. La Giunta provinciale promuove la formazione nel settore dei beni culturali, in particolare nel settore del restauro, attraverso |
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Art. 16-bis - (Ricorsi) |
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Capo II - Archivio provinciale |
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Art. 17 - Funzioni dell'archivio provinciale1. L'archivio provinciale, già istituito con legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, quale archivio dell'autonomia e della memoria del Trentino, svolge i seguenti compiti di conservazione, studio e valorizzazione: a) conservare gli archivi e i documenti storici affidati in custodia e manutenzione all'archivio provinciale ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); |
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Art. 18 - Versamento dei documenti nell'archivio provinciale1. Il versamento nell'archivio provinciale dei documenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), c), d) ed e), avviene quaranta anni dopo la conclusion |
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Art. 19 - Consultazione dell'archivio provinciale1. I documenti conservati presso l'archivio provinciale o negli archivi dei soggetti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera b), sono consultabili nel rispetto dell'articolo 28 della presente l |
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Art. 20 - Archivi correnti e di deposito delle strutture provinciali1. Le strutture dipendenti dalla Giunta provinciale curano l'ordinata gestione dei propri archivi correnti e di deposito e adottano |
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Art. 21 - Conservazione e scarto dei documenti delle strutture provinciali1. Il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici approva i massimari di conservazione e scarto proposti dal |
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Capo III - Disposizioni particolari in materia di archivi |
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Art. 22 - Tutela dei documenti degli enti pubblici locali1. Qualora la competente soprintendenza accerti che documenti di proprietà di un ente pubblico locale si trovino in possesso di pri |
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Art. 23 - Conservazione degli archivi1. I Comuni, gli altri enti locali, gli enti funzionali della Provincia, nonché gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia, hanno l |
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Art. 24 - Accesso e gestione degli archivi storici1. I documenti degli archivi storici degli enti pubblici sono consultabili secondo le disposizioni dell'articolo 28 della presente legge, degli articoli 122 e 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché del |
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Art. 25 - Direzione degli archivi storici degli enti pubblici1. Gli archivi storici degli enti pubblici locali sono affidati a persone in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivi |
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Art. 26 - Archivi degli enti estinti1. Nel caso di estinzione degli enti pubblici di cui all'articolo 23, comma 1, i rispettivi archivi sono versati nell'archivio provi |
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Art. 27 - Accesso agli archivi privati1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di permettere a |
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Art. 28 - Declaratoria di riservatezza1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma delle leggi statali richiamate dagli articoli 19, 24 e 27 è effettuato dalla soprintendenza per i beni libra |
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Art. 29 - Deposito volontario1. Gli enti pubblici locali di cui all'articolo 23, comma 1, possono chiedere di depositare i loro archivi storici presso l'archivio |
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Art. 30 - Archivi ecclesiastici1. Fermi restando gli obblighi degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico di cui agli articoli 23 e 27, alla conservazione e consultazione degli archivi storici degli enti e istituti ecclesiastici si applica quanto previsto dalle intese di cui |
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Art. 31 - Interventi e finanziamenti in materia di archivi1. N7 Oltre a quanto disposto all'articolo 5, la Provincia può provvedere direttamente ad interventi di ordinamento, inventariazione, riproduzione e valorizzazione di archivi di enti pubblici locali e di privati, purché dich |
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Art. 32 - Funzioni specifiche della soprintendenza1. Al fine di assicurare il coordinamento nel settore degli archivi sottoposti alla disciplina della presente legge, la soprintendenza competente in materia di beni librari e archivistici provvede in particolare: |
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Art. 33 - Corsi di archivistica1. La Provincia cura l'organizzazione di corsi di archivistica, paleografia e diplomatica, secondo criteri e modalità definiti con |
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Art. 34 - Volontari1. Il soprintendente può consentire che persone idonee prestino lavoro gratuito presso l'archivio provinciale come volontari. |
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Art. 34-bis - (Disposizioni per l'utilizzazione di beni da parte dell'archivio di Stato) |
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Capo IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 35 - Regolamenti1. La Giunta provinciale approva norme regolamentari e direttive per l'applicazione della presente legge e in particolare per la dis |
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Art. 36 - Modificazioni alla legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario)1. All'articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del primo comma, dopo la parola: "storia," è inserita la seguente: "l'architettura,"; |
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Art. 37 - Modificazione all'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino) |
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Art. 38 - Modificazione all'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)1. All'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall' |
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Art. 39 - Modificazione all'articolo 102 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) |
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Art. 40 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali: a) legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54 (Provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare); b) legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5 (Modifica e ulteriori finanziamenti della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, concernente provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare); |
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Art. 41 - Disposizioni finanziarie1. Per i fini di cui alla presente legge si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali abroga |
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Tabella A - Omissis
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