Ai sensi dell’art. 46, della L.P. 24/10/2006, n. 8 le disposizioni contenute nel presente comma, secondo cui la Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali sottoposti a tutela e di quelli relativi all'ordinamento, all'inventariazione, alla riproduzione e alla valorizzazione di archivi di enti pubblici locali e di privati dichiarati di notevole interesse storico, vanno interpretate nel senso che la Provincia può provvedere alla realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione in possesso di specifica professionalità e assumendo interamente a proprio carico la spesa derivante dalla loro attuazione.

Dalla redazione