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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 13/10/2017, n. 13
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Capo I - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e di disposizioni connesse |
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Art. 1 - Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle atti |
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Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente: "e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio e stimolare azioni civiche di finanziamento collettivo (crowdfunding), anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale, comunale e sovracomunale;". |
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Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente: "0a) l'analisi complessiva del settore in ambito provinciale anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalla conferenza provinciale per la cultura prevista dall'artic |
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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. L'articolo 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - Conferenza provinciale per la cultura |
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Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente: "Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali". 2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "osservatorio provinciale delle attività culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti di" sono soppresse. 3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: "In particolare la struttura provinciale svolge le |
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Art. 6 - Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle attività cul |
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Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. L'articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - Progetti culturali sovracomunali per lo |
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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: "operatori culturali" sono inserite le seguenti: ", comprese le guide turistiche,". 2. Alla fine della lettera k) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: ", volte a incrementare la domanda anc |
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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 20071. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "Art. 9-bis - Progetti intersettoriali e distretti culturali 1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli |
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Art. 10 - Inserimento dell'articolo 9-ter nella legge provinciale sulle attività culturali 20071. Dopo l'articolo 9-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "Art. 9-ter - Industrie culturali e creative 1. Ai se |
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Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "Con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,". 2. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "dal medesimo regolamento |
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Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: "1. La Provincia attribuisce al sistema bibliotecario trentino il ruolo strategico nello sviluppo della cittadinanza e della democrazia attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali, il dialogo interculturale, il libero accesso alla conoscenza; la Provincia riconosce altresì la funzione delle biblioteche e del sistema bibliotecario, quale portale locale della conoscenza, inteso come infrastruttura di base territoriale aperta alla cittadinanza e all'interazione sociale e |
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Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sulle attività culturali 200 |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 20071. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: |
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Art. 15 - Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività cu |
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Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 20071. L'articolo 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: "Art. 21-bis - Fondo unico provinciale per lo spettacolo 1. È istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; b) promuovere la centr |
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Art. 17 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali 20 |
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Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. L'articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Sistema museale trentino 1. Il sistema museale trentino persegue l'obiettivo di coniugare l'autonomia scientifica e gestionale dei musei con una programmazione integrata e coordinata delle attività museali, volta a ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e a promuovere il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta museale anche al fine del riconoscimento in ambito nazionale e internazionale. 2. Il sistema museale trentino è costituito da: a) i musei della Provincia previsti dall'articolo 24; b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall'articolo 35-ter della legge provinciale n. 3 del 2006; |
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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. L'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: "Art. 25 - Ordinamento dei musei della Provincia 1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono: a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il cui numero non può essere superio |
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Art. 21 - Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 20071. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "Art. 25-bis - Compiti della Provincia per la realizzazione del sistema museale integrato 1. Spetta alla Provincia, nel rispetto dell'autonomia culturale e scientifica dei musei della Provincia, svolgere per i musei previsti dall'articolo 24, i compiti e le attività di carattere trasversale volti a supportare la missione istituzionale degli stessi musei, secondo quanto previsto d |
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Art. 22 - Inserimento dell'articolo 26-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 20071. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, nel capo VI, è inserit |
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Art. 23 - Inserimento dell'articolo 26-ter nella legge provinciale sulle attività culturali 20071. Dopo l'articolo 26-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, nel capo VII, è inserito il seguente: |
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Art. 24 - Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sulle attività culturali 200 |
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Art. 25 - Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale sulle attività culturali 20071. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sulle attività culturali 200 |
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Art. 26 - Omissis
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Capo II - Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), e di disposizioni connesse |
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Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato. 2. La lettera b) del comma 2 del |
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Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Nel comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983" sono soppresse. |
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Art. 30 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le par |
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Art. 31 - Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge provinciale sui beni culturali 20031. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il |
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Art. 32 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le pa |
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Art. 33 - Inserimento dell'articolo 7-bis nella legge provinciale sui beni culturali 20031. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente: |
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Art. 35 - Abrogazione dell'articolo 11 della legge provinciale sui beni culturali 20031. L'articolo 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato. |
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Art. 36 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le p |
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Art. 37 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "dagli articoli 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dagli |
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Art. 38 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è so |
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Art. 39 - Modificazione dell'articolo 16-bis della legge provinciale sui beni culturali 20031. Il comma 1 dell'articolo 16-bis della legge provinciale sui beni culturali 2003 � |
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Art. 40 - Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 20031. Nella rubrica dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "degli enti pubblici" sono soppresse. 2. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 � |
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Art. 42 - Omissis
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Art. 43 - Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 1987 è inserito il seguente: "2-bis. La Provincia diffonde le risultanze del Dizionario toponomastico trentino, anche attraverso la pubblicazione di apposite collane editoriali." 2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 è abrogata. 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale |
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Capo III - Disposizione finale |
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Art. 44 - Disposizioni finanziarie1. Dall'applicazione degli articoli 9, 11 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). 2. Dall'applicazione dell'articolo 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). 3. Dall'applicazione dell'articolo 15 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). 4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 bis, comma 3, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con riferimento alle spese per la manutenzione ordinaria che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 915.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziam |
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