Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, del D. Pres. P. 16/10/2012, n. 22-97/Leg., così recitava:

“Art. 3 - Istituzione del museo archeologico trentino

1. Nell'ambito della soprintendenza per i beni archeologici è istituito, quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983, il museo archeologico trentino con il compito di:

a) raccogliere, conservare e valorizzare le testimonianze della presenza dell'uomo nel territorio alpino, dalla preistoria al medioevo, tramite i dati della cultura materiale evidenziati da rinvenimenti, ricerche e scavi;

b) attuare il coordinamento dei soggetti operanti sul territorio provinciale nel campo della valorizzazione del patrimonio archeologico trentino per la realizzazione di un sistema di musealizzazione diffusa dei beni archeologici nel territorio provinciale;

c) attuare e favorire iniziative comunque dirette alla crescita della cultura in campo archeologico della comunità trentina, in particolare del mondo della scuola;

d) documentare la storia dell'archeologia nel Trentino.

2. Il museo archeologico trentino gestisce, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, i beni archeologici di proprietà del demanio provinciale e quelli eventualmente concessi in uso da soggetti pubblici o privati. Il museo archeologico trentino può articolarsi in sedi distaccate nonché avvalersi, per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione dei musei presenti sul territorio provinciale.”

Dalla redazione