Articolo abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.P. 13/10/2017, n. 13, così recitava:

“Art. 11 - Esercizio della prelazione

1. Relativamente a trasferimenti di beni immobili di interesse storico, artistico e architettonico oggetto di denuncia ai sensi degli articoli 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 490 del 1999, i soprintendenti, qualora la Provincia non intenda esercitare direttamente il diritto di prelazione, informano il comune nel cui territorio si trova il bene entro venti giorni dalla notifica.

2. Il comune comunica ai medesimi soprintendenti entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la prelazione l'eventuale intenzione di acquistare il bene, impegnandosi a corrispondere il prezzo all'alienante.

3. In tal caso i soprintendenti assumono il provvedimento di prelazione in favore del comune interessato.”

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